Ecco il meccanismo predisposto dal Viminale con la nuova legge elettorale
di LabParlamento
Lo scrutinio per le elezioni politiche avrà inizio alla chiusura delle operazioni di voto, ovvero alle 23 di domenica 4 marzo, e dovrà terminare entro le 14 di lunedì 5. Si inizierà dallo spoglio delle schede del Senato, per poi passare, una volta terminate le operazioni, alla Camera e successivamente alle schede delle elezioni regionali (a partire dalle ore 14 di lunedì 5 marzo).
Prima di iniziare lo scrutinio vero e proprio, si procede con il conteggio delle schede votate per verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero di elettori che hanno votato così come risulta dai registri di seggio e dai tagliandi elettorali.
Lo spoglio, nonostante la complessità della legge elettorale, sarà agevolato dallo schema predisposto dal Viminale per l’inserimento dei voti, nelle tre tabelle, A, B, C.
Nella tabella A sono riportati i voti attribuiti ai candidati uninominali e/o al contrassegno della/di una lista collegata.
Nella tabella B sono riportati i voti corrispondenti ai segni apposti solo sui nomi dei candidati uninominali.
Nella tabella C i voti corrispondenti ai segni apposti sui contrassegni delle liste: attraverso queste tabelle sarà quindi possibile seguire le operazioni di spoglio per le diverse liste.
Si inizia quindi dagli uninominali, con lo spoglio di ciascun collegio, a seconda che i candidati siano collegati ad una sola lista o a più liste.
I voti espressi per un candidato uninominale collegato ad una sola lista potranno essere attribuiti immediatamente dalla sezione elettorale alla lista stessa, mentre nel caso di collegamento con più liste il riparto dei voti al loro interno, in proporzione ai voti ottenuti nel collegio uninominale, non potrà essere effettuato direttamente dalla sezione elettorale, ma sarà possibile solo dopo aver conosciuto i dati di tutte le sezioni elettorali del collegio (e sarà effettuato in via ufficiosa dal Viminale e in via ufficiale dagli uffici elettorali presso le Corti d’Appello).
I voti presenti esclusivamente nella tabella B verranno conteggiati, nella loro quota proporzionale per le liste collegate, solo in un secondo momento dall’ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e dall’ufficio regionale per il Senato in proporzione ai voti ottenuti nel collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate.