In corso di recepimento la direttiva che disciplina la responsabilità degli operatori turistici. Ma l’Autorità garante segnala criticità in merito all’apparato sanzionatorio.
Si avvicina l’estate e il tema delle vacanze si affaccia nell’agenda della politica nazionale ma, almeno stavolta, per precisa disposizione dell’Unione europea.
Arriva oggi sul tavolo della Commissione speciale sugli atti del Governo l’esame dello schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (c.d. «Decreto Turismo»).
Passare da una «armonizzazione minima» delle diverse normative in tema di contratti turistici oggi esistenti nei 28 Paesi ad una «armonizzazione forte» delle regole che governano il mondo dei pacchetti vacanze, abrogando le precedenti previsioni di legge rivelatesi, nel corso degli anni, uno strumento insufficiente a presiedere con efficacia le dinamiche del settore. Tutto per offrire al Vecchio continente nuovi strumenti di regolazione del settore.
È questo, in estrema sintesi, quanto contenuto nello schema di decreto legislativo approvato, in sede preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018 e attualmente impegnato nel suo iter parlamentare.
Punto di partenza la rivoluzione dell’offerta turistica introdotta dall’e-commerce, cosa che richiede un nuovo contesto normativo da applicare al settore del leisure, soprattutto in materia di obbligo di informazione, responsabilità dei professionisti, protezione dei viaggiatori in caso di insolvenza di un organizzatore o di un venditore.
Le principali novità della nuova direttiva riguardano, innanzitutto, l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel solo territorio dello Stato e si ricomprende in tale nozione anche i contratti on line. Viene introdotto l’obbligo di fornire una serie di informazioni (più ampie rispetto all’attuale disciplina) sulle principali caratteristiche dei servizi offerti garantendo, nel contempo, maggiori diritti in caso di recesso. In caso di inesatta esecuzione del pacchetto viene garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni. Pronte anche le sanzioni per i più furbi: in caso di violazione delle norme multe da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro.
Competente ad accertare la violazione delle disposizioni, a inibirne la continuazione e a eliminarne gli effetti, avvalendosi anche degli strumenti sanzionatori previsti dal Codice del consumo, sarà l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Tutto risolto dunque? Pare di no. A dirlo è proprio l’Antitrust, nel suo parere reso al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio lo scorso 21 marzo ma reso pubblico soltanto pochi giorni fa. Il testo approvato dall’esecutivo in sede preliminare presenta, secondo i guardiani di Piazza Verdi, alcune criticità sotto il profilo della tutela dei consumatori.
L’Autorità garante segnala dei dubbi interpretativi sollevati dalla coesistenza di un duplice regime sanzionatorio: da una parte le ipotesi contenute nello schema di decreto e, dall’altra, le previsioni proprie contenute nel Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). Delle due – dicono gli uomini di Giovanni Pitruzzella – l’una: o si applicano le norme proprie del decreto (molto più blande) o sarebbe meglio portare l’intera materia sotto il cappello delle leggi a tutela del consumatore (con sanzioni più consistenti), poiché non è consentita l’applicazione di due sanzioni per la medesima violazione di legge. Il paradosso sarebbe che, nel caso di specie, troverebbero applicazioni le modeste norme del nuovo decreto legislativo, lasciando alla disciplina propria del Codice solo l’applicazione di più gravi sanzioni laddove la condotta in esame sia qualificabile come pratica commerciale scorretta, «a detrimento dell’efficacia e dell’effetto deterrente della sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di turismo».
Sulla scorta di tali e autorevoli osservazioni non si escludono, nelle prossime settimane, ritocchi al testo, e non sarebbe affatto strano che l’approvazione finale del «decreto turismo» potrebbe essere disposta, alla fine, proprio da un «governo balneare».