Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che indennizza i risparmiatori implicati nelle crisi degli istituti. Il provvedimento spiega a chi spettano i risarcimenti, quali importi sono previsti, le modalità di accesso al fondo. Presentazione delle domande tramite piattaforma Web
Arrivano gli indennizzi per i risparmiatori coinvolti dai crac bancari.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno scorso è stato infatti pubblicato il decreto contenente le disposizioni previste per l’attuazione delle norme inserite nella Legge di Bilancio 2019, relative al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), dettagliate con il Decreto Crescita e con il successivo decreto attuativo.
Per ora ci sono a disposizione 1,5 miliardi di euro: 500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 che saranno assegnati in modo “automatico” a chi (il 90% della platea) ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea.
Il rimanente 10% accederà invece ad un indennizzo semiautomatico, con la semplificazione dei processi di verifica di una Commissione tecnica.
In una nota del Mef di questi giorni è stato specificato poi l’identikit dei soggetti che potranno attingere al Fondo: risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Diritto esteso inoltre ai successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.
Per accedere al FIR, gli aventi diritto dovranno presentare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, alla Commissione tecnica indipendente per la valutazione delle domande, costituita presso il Mef, entro centottanta giorni dalla data indicata da un apposito decreto.
La Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), che svolge l’attività di Segreteria tecnica della Comissione tecnica, renderà operativa una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete in merito alle modalità di presentazione della domanda e agli adempimenti necessari, anche attraverso un sistema interattivo di risposte alle domande dei risparmiatori. La piattaforma consentirà poi agli utenti di procedere alla presentazione formale dell’istanza e dei documenti da allegare.
Il passo successivo, una volta determinata la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto e stabiliti i criteri per la redazione dei piani di riparto degli indennizzi stessi, sarà l’approvazione del piano di riparto e il pagamento mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.