Dall’evasione e dall’elusione nasce la pretesa dello Stato di esigere, anche esecutivamente, ciò che volontariamente il contribuente non ha versato e poiché il fenomeno è andato negli anni sempre di più ingigantendosi le varie società esattoriali per conto dello Stato prima e l’Agenzia delle Entrate poi si sono trovate a gestire una mole immensa di lavoro e pratiche da lavorare che si sono solo accumulate negli anni diventando un ulteriore problema nel problema.
Una soluzione possibile e praticata è stata allora quella dei “condoni”, “paci fiscali”, “rottamazioni” che pur diversamente assumendone il nome hanno sempre avuto come obiettivo quello di cercare di abbattere le sanzioni ed interessi su quanto non versato e cercare di riscuotere il non riscosso dando anche del tempo, ai contribuenti ed anche agli “evasori” di fissare di volta in volta un numero di rate. In occasione dell’emanazione dei condoni la discussione, soprattutto nelle rappresentanze politiche, con diverse ed opposte posizioni, è sempre ripetitiva e motivata dall’una o l’altra necessità.
Ma cosa è il condono? In ambito fiscale potremmo definirlo come il provvedimento in dipendenza del quale i cittadini, nel nostro caso i contribuenti, possono ottenere l’annullamento di una sanzione o anche la riduzione di quanto dovuto e non pagato derivante da illeciti o irregolarità e prima di cercare di comprendere cosa e come potrà essere l’eventuale “condono”, “pace” o “rottamazione” fiscale di cui nell’attualità si discute è opportuno ricordare ciò che, in ambito dell’Unione Europea, la Commissione speciale sui reati finanziari, l’evasione fiscale e l’elusione ha ricordato rivolgendosi agli Stati membri: di ricorrere ai condoni fiscali con estrema cautela o di astenersi del tutto ad utilizzarli; di assicurarsi che a livello interno siano condivisi con la magistratura e con gli organi preposti al controllo fiscale; di verificare, all’interno degli Organi di uno stato che emani un condono che non vi abbiano sempre accesso coloro che abbiano già beneficiato di precedenti condoni.
Il fenomeno e l’emanazione di un condono fiscale diventa, quindi, sempre più ampia e complessa e per quanto riguarda lo stralcio delle cartelle previste nel decreto Sostegni, per quanto di interesse attuale di molti, è da dire che interesserà le cartelle fino a 5.000 euro, compresi capitale ed interessi, relativi ai ruoli dal 2000 al 2010. Il requisito principale per potervi accedere è il proprio limite di reddito, fissato in euro 30.000, prodotto nel 2019. Sarà poi il Ministero delle Finanze a dover fissare, in dipendenza di quanto previsto nel Decreto Sostegni, le modalità di annullamento, il calendario per l’annullamento, il relativo discarico, l’eliminazione dalle scritture contabili degli enti creditori. Dovrebbero anche essere cancellati i vecchi crediti in automatico se risulteranno trascorsi almeno cinque anni dal loro affidamento all’Agenzia della Riscossione.
Nello stralcio delle cartelle previsto nel decreto sostegni si è dovuta registrare la ristretta portata del provvedimento stesso che, ritengo, poco o nulla impatterà per il raggiungimento del suo obiettivo di sostegno destinato ai cittadini. I parametri previsti per accedere a tale rottamazione sono veramente esigui, euro 5.000 tra sorta ed interessi, ed ugualmente limitato, se non limitatissimo, il numero di possibili contribuenti, interessati, tenuto conto che le cartelle esattoriali affidate all’allora agente della riscossione, tra gli anni 2000 e 2010, erano già state oggetto di stralcio se di importo fino a 1.000 euro ed i 1.000 euro erano da ritenere riferiti al singolo carico affidato all’agente della riscossione ancorché la cartella stessa era di importo superiore.
Mi chiedo, dunque, perché stiamo parlando dello stralcio se è, per restare nelle frasi fatte, “parva res”? Piccola cosa, duplicato di un duplicato, che non potrà essere certamente di vero sostegno a quanti per gravi difficoltà non avevano potuto effettivamente pagare tali importi in cartelle, né degno di un sospiro da parte degli evasori incalliti che certamente nel novero delle loro cartelle, quelle fino a 5.000 euro o rottamate o non rottamate, faranno la stessa fine delle cartelle di importi di gran lunga superiore che non andranno certamente a pagare.
*Studio Viglione-Libretti & Partners