La pioggia di euro che arriverà con il Next Generation Eu riapre in Italia la partita sulle riforme istituzionali, non più procrastinabili alla luce dell’emergenza sanitaria mondiale che impone agli Stati la responsabilità di compiere scelte determinanti per la salvaguardia economica e sociale delle comunità, in tempi rapidi e con la massima efficienza. E’ sufficiente pensare che in Italia la burocrazia pesa sulle imprese 57 miliardi, senza contare il grave gap che divide spacca il Paese in due, con un sud che fatica anche solo ad elaborare progetti per chiedere fondi europei.
Per questi motivi la Lega ha elaborato un’ampia e profonda riforma dell’architettura istituzionale, nell’ottica federalista che da sempre anima il partito di via Bellerio, anche se questo nuovo modello ha un respiro nazionale e mira a rafforzare l’unità del Paese, andando a colmare alcune lacune aperte dal regionalismo italiano. Il disegno di legge costituzionale, presentato il 4 luglio 2020 dal senatore Manuel Vescovi, reca una modifica complessiva dell’impianto istituzionale, al fine di istituire una Repubblica Federale di impianto presidenziale: gli Stati Uniti d’Italia.
La storia della Penisola, si legge nel documento introduttivo del testo, è caratterizzata da vicende che, nel corso dei secoli, hanno segnato le singole realtà territoriali in modo peculiare e l’unificazione nazionale, avvenuta nella seconda metà del XIX secolo, non ha certo azzerato le differenze esistenti tra le singole regioni. L’impianto istituzionale del regionalismo italiano è stato attuato con forte ritardo, salvo per le 5 regioni a Statuto speciale; l’attuazione concreta, attraverso il deferimento delle funzioni, è stato caratterizzato da eccessiva lentezza.
Ancora, negli anni Novanta del secolo scorso, il legislatore lavorava per rendere più compiuto il modello regionale, sino all’approvazione della nota riforma del Titolo V del 2001, che ha rafforzato l’autonomia delle regioni a Statuto ordinario ma non ha risolto tutti i problemi che caratterizzavano la forma di Stato. Sono diversi i tentativi, d’altro canto, di restaurare un estemporaneo neo centralismo, sulla base di una diffusa, quanto infondata, opinione secondo cui l’accentramento di funzioni consentirebbe di migliorare l’erogazione di servizi ai cittadini.
In realtà, le esperienze di molte regioni dimostrano come l’autonomia ha consentito, per contro, di valorizzare le diverse realtà territoriali senza per questo creare disparità tra i cittadini a seconda della regione di residenza. Da ultimo, l’emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese, così come il resto d’Europa e diverse altre regioni mondiali, ha reso evidente come solo la devoluzione delle funzioni e l’autonomia degli enti territoriali possano garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà verticale, l’erogazione efficiente ed ottimale dei servizi al cittadino.
In quest’ottica, il disegno di legge costituzionale presentato dal senatore Vescovi, si prefigge di apportare una revisione generale ed organica del testo costituzionale in modo da rafforzare da un lato il potere esecutivo, attraverso l’adozione del modello istituzionale statunitense, basato sull’investitura popolare del Capo dello Stato, e valorizzare dall’altro le realtà territoriali, giungendo finalmente ad un vero e proprio assetto federale.
Nei primi articoli si apportano modificazioni ai Principi fondamentali ed alla Prima Parte della Costituzione. In particolare, il nuovo articolo 1 recita nel seguente modo: “L’Italia è una Repubblica federale democratica, denominata Stati Uniti d’Italia, fondata sul lavoro e sull’imprenditorialità”. L’esigenza di affiancare la mentalità dell’intraprendenza, al principio lavoristico appare necessaria, al fine di evidenziare come solo dalla corretta interrelazione tra lavoro ed impresa possa generarsi crescita e benessere per tutta la popolazione.
L’articolo 3 viene così modificato: “È compito della Repubblica Federale rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà, la sicurezza, la uguaglianza e la felicità dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Altro importante principio è quello relativo al sistema tributario, che deve essere sì informato a criteri di progressivamente ma, soprattutto, strutturato a livello federale, statale e comunale, con un’imposta sul reddito che non deve superare dei limiti fisiologici, previsti nella stessa Carta fondamentale. Dal punto di vista prettamente istituzionale, il Parlamento resta bicamerale e composto dalla Camera dei Deputati e da un’assemblea propriamente federale, il Senato, eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini contestualmente all’elezione della rispettiva assemblea rappresentativa territoriale.
La Camera dei deputati si compone di 400 membri. Il Senato si compone di 200 senatori, tutti elettivi, oltre a 20 Senatori eletti all’interno della circoscrizione Estero. Il potere esecutivo spetta come sempre al governo, composto però dal Presidente federale e dai ministri, i quali non sono legati da alcun rapporto fiduciario nei confronti delle Camere. Il Presidente federale è, infatti, eletto a suffragio universale e diretto, con sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Accanto al Presidente vi è la figura del Vicepresidente, eletto in modo contestuale e chiamato non soltanto ad esercitarne le funzioni nei casi in cui egli non possa adempierle, ma anche a sostituirlo in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.
Il Presidente e il suo Vice sono eletti per 5 anni e possono essere rieletti solo una volta. Il Governo federale risulta essere composto dal Presidente federale e dai Ministri, i quali vengono nominati e revocati dal Presidente stesso. Una notevole impronta riformatrice caratterizza anche il potere giudiziario, in relazione al quale si realizza, per la prima volta, una vera e propria separazione delle carriere tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti.
Sono inquadrati in due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante ed il Consiglio superiore della magistratura requirente. Sempre in tema di giustizia, si prevede che il Pubblico ministero abbia la facoltà – e non già l’obbligo – di esercitare l’azione penale, sopprimendo quindi un principio che non ha avuto concreta attuazione. In tema di forma di Stato ed enti territoriali, il nuovo articolo 114 prevede che la Repubblica federale sia costituita dai Comuni, dagli Stati e dalla Federazione. Gli Stati federati sono 20 le attuali regioni, i cui stemmi saranno rappresentati nella Bandiera Italiana.
Ciascuno Stato ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina le condizioni di autonomia, la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Gli organi istituzionali sono il Parlamento, il Governo e il Governatore. Quanto al riparto di competenze tra Federazione e Stati membri, il nuovo articolo 117 elenca tutte le materia di potestà legislativa federale, lasciando alla potestà statuale tutte le restanti materie. Non esistono più materie di competenza concorrente, in modo da eliminare il contenzioso che la riforma del 2001 aveva prodotto.