Non cessa di destare polemiche e perplessità l’obbligo, introdotto dal Governo, del possesso Green pass da parte di tutto il personale scolastico a far data dallo scorso 1 settembre, passaporto sanitario che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Per ottenere l’agognato certificato, è necessario aver fatto almeno la prima dose di vaccino contro il Covid-19, oppure essere guariti dal virus o effettuare un test molecolare o rapido negativo (valido, però, soltanto per 48 ore). Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso senza nessuna retribuzione.
Accanto alle roventi polemiche, ad opera soprattutto di una frangia di insegnati No-Vax restia a sottoporsi alla profilassi prevista, se n’è aggiunta, nei giorni scorsi, un’altra, ovvero su “chi” deve controllare “cosa” all’interno dei plessi scolastici. A dare man forte a dirigenti scolastici e insegnati è arrivato, però, il chiarimento da parte del Garante per la Protezione dei dati personali, un vademecum che in sostanza rappresenta un disco verde all’applicazione delle certificazioni verdi nelle scuole.
Lo scorso 31 agosto, l’Autorità guidata da Pasquale Stanzione ha espresso, di conseguenza, parere favorevole sullo schema di decreto che introduce modalità semplificate di verifica dei passaporti vaccinali del personale scolastico. Il testo rappresenta la sintesi delle indicazioni fornite dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali delle settimane scorse con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute.
Secondo le nuove disposizioni, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare il semplice possesso della certificazione Covid-19 da parte del personale, senza scendere in dettagli o particolari sulla genesi di tale certificazione (se per guarigione, vaccino o tampone). Su disposizione del Garante, il processo di verifica dovrà essere effettuato ogni giorno, e prima dell’accesso dei lavoratori nei plessi scolastici. Tale attività dovrà riguardare solo il personale presente in servizio, escludendo tutti coloro i quali quel giorno non risultino essere presenti per le più varie ragioni (come nel caso, ad esempio, di ferie, permessi o malattia).
A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass.
In tale attività, i soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Particolare attenzione è stata riposta al contrasto di possibili abusi nelle verifiche: per evitare eventuali eccessi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.
Come già chiarito dal presidente dell’Autorità Stanzione, non sarà consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali e della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici: essi dovranno limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida. Anche in questo caso a prevalere è la riservatezza del singolo impiegato, e non per questo la tutela della salute pubblica è a rischio. “La privacy ha dimostrato di essere un diritto straordinariamente duttile e mai tiranno, capace di continui bilanciamenti con le esigenze collettive. Non si è mai posto un aut aut tra salute e privacy, ma si è sempre tentato di realizzare la migliore sinergia tra le due. Non vi è, dunque, bisogno di deroghe ma di un dialogo istituzionale” ha chiarito recentemente Stanzione. Un augurio sui generis a tutti gli insegnanti.