Come ormai noto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con il recente messaggio n. 3495/2021, ha sancito che “a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermo restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario” poiché – continua l’Istituto nel suo messaggio – la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 e ciò a prescindere , a dalla misura del reddito ricavato, (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019)”.
L’avv. Stefano Di Giacomo, titolare e fondatore di www.risarcimentierimborsi.it precisa che tale misura risulta contraria ai principi costituzionali, assistenziali e previdenziali. A suo dire, infatti, la misura non aiuta di certo l’inclusione e l’inserimento lavorativo di un disabile ma lo allontana ancora di più dalla società; come può accettarsi tutto questo?
La norma infatti penalizza in modo eccessivo i cittadini che rientrano nella fascia di disabilità compresa tra il 74% e il 99% ed è ancora più discriminante nei confronti degli invalidi al 100% poiché questi ultimi, titolari di una pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, possono invece svolgere attività lavorativa.
Tuttavia, ci auguriamo che il legislatore intervenga nel più breve tempo possibile considerato che ad oggi l’invalido parziale, titolare di un assegno mensile di €. 286,00 sarebbe costretto a decidere se continuare a percepire l’assegno oppure svolgere attività lavorativa.
E l’auspicato immediato intervento normativo riparatore pare proprio che stia per arrivare.
Come riportato da un comunicato dell’ANSA, è in arrivo un emendamento “correttivo” del ministro del Lavoro Andrea Orlando che ripristini realmente l’erogazione dell’assegno mensile di 286 euro per l’assistenza degli invalidi civili parziali (74-99%), uomini e donne con età compresa tra i 18 e i 67 anni, che non superano un reddito personale di 4.931 euro l’anno.
L’emendamento, riportando ad una corretta applicazione la normativa vigente, prevede che l’assegno mensile di invalidità dovrà essere riconosciuto a prescindere dallo svolgimento di un’attività lavorativa, dove quest’ultima non determini il superamento del limite di reddito considerato come condizione per l’accesso alla prestazione dall’attuale normativa”.
Inoltre, se è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile inferiore a quella prevista per l’assegno mensile di invalidità allora, qualora sussistano i presupposti, sarebbe importante presentare il ricorso entro 6 mesi alla ricezione del verbale di invalidità civile.
Per un maggiore approfondimento si consiglia di guardare il video Pensione di invalidità civile. Come ottenere il 100%? – YouTube. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare l’avv. Stefano Di Giacomo ai seguenti recapiti Tel/whatsapp: 3518551851. E-mail: info@risarcimentierimborsi.it