Disco rosso dal Garante per la protezione dei dati personali a Tik Tok: L’Autorità guidata da Pasquale Stanzione, con un provvedimento d’urgenza adottato il 7 luglio scorso, ha avvertito la piattaforma che è illecito utilizzare dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata in assenza di un esplicito consenso.
Nelle scorse settimane, infatti, il popolare social network (specie tra i giovanissimi) aveva informato i propri utenti che, a partire dal 13 luglio, le persone maggiori di 18 anni sarebbero state raggiunte da pubblicità “personalizzata”, basata cioè sulla profilazione dei comportamenti tenuti nella navigazione su TikTok. E, di conseguenza, aveva modificato la sua privacy policy prevedendo come base giuridica per il trattamento dei dati non più il consenso degli interessati, ma non meglio precisati “legittimi interessi” di Tik Tok e dei suoi partner.
Troppo secondo il Garante che, in una riunione di emergenza, aveva immediatamente disposto l’avvio di un’istruttoria sulla modifica della privacy policy, e chiesto contestualmente informazioni al social network. Sulla base degli elementi forniti dalla Società, l’Autorità ha concluso che tale mutamento della base giuridica risulta incompatibile con la direttiva europea 2002/58 (la cosiddetta direttiva “ePrivacy”), e con l’art. 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (che ne dà attuazione), norme che prevedono espressamente come base giuridica “per l’archiviazione di informazioni, o l’accesso a informazioni già archiviate, nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o utente” esclusivamente il consenso degli interessati.
La violazione della direttiva “ePrivacy” ha infatti consentito al Garante di intervenire direttamente e in via d’urgenza nei confronti di Tik Tok, al di fuori della procedura di cooperazione prevista dal Gdpr, che avrebbe visto l’esercizio dell’iniziativa da parte dell’Autorità di protezione dati irlandese, Paese ove Tik Tok ha fissato il proprio stabilimento principale.
Oltre alla base giuridica inadeguata, il Garante ha messo in luce un aspetto che desta particolare preoccupazione e che riguarda la tutela dei minori iscritti alla piattaforma. Le attuali difficoltà mostrate da TikTok nell’accertare l’età minima per l’accesso alla piattaforma – ha osservato l’Autorità – non consentono infatti di escludere il rischio che la pubblicità “personalizzata” basata sul legittimo interesse raggiunga i giovanissimi, con contenuti non appropriati.
A seguito dell’avvertimento del Garante Privacy, Tik Tok ha sospeso il vituperato criterio del “ legittimo interesse” come base giuridica per la pubblicità “personalizzata”, e sospeso ogni azione in tal senso, con grande soddisfazione del Garante. E di tutta l’infanzia ipertecnologica.