Secondo approfondimento dedicato alle nuove normative introdotte dalla legge 124 del 4 agosto 2017
Perseguendo la tutela della concorrenza nell’ambito della professione forense (disciplinata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247) la legge 124 del 2017, meglio nota come Legge Concorrenza, interviene, all’art. 1, comma 141, sia sull’esercizio della professione in forma associata che in forma societaria, sia in materia di compenso professionale.
Per quanto riguarda l’associazione tra avvocati, la legge annuale per il mercato e la Concorrenza interviene, accogliendo i rilievi formulati dall’AGCOM, sull’articolo 4 della legge n. 247 del 2012, rubricato “Associazioni tra avvocati e multidisciplinari”, introducendo una serie di novità che prevedono, tra l’altro, che l’avvocato possa partecipare a più di un’associazione e che il domicilio professionale dell’avvocato non debba necessariamente coincidere con quello dell’associazione, eliminando, conseguentemente, la corrispondente sanzione disciplinare precedentemente prevista.
Quanto al tema dell’esercizio della professione in forma societaria, la lett. b) del suddetto articolo 1, comma 141, interviene sulla legge professionale forense aggiungendo l’articolo 4-bis, che regolamenta appunto le società tra avvocati.
La nuova disposizione supera la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 96 del 2001 (artt. 16 e ss.) nonché la delega cui all’art. 5 della legge n. 247 del 2012 (ormai scaduta) per la costituzione di società tra avvocati.
Il nuovo articolo 4-bis della legge 247/2012, rubricato “Esercizio della professione forense in forma societaria”), stabilisce una serie di limiti e offre una serie di opportunità.
Anzitutto è previsto che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, ma, recependo una segnalazione dell’Autorità Garante al Parlamento, il medesimo art. 4-bis, introduce la possibilità di svolgere la propria attività anche come soci di capitale.
Parimenti, il medesimo articolo precisa che comunque i soci professionisti (siano essi avvocati o professionisti iscritti ad altri albi) debbano rappresentare almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Il venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dall’apposita sezione dell’albo degli avvocati. Inoltre, nella medesima sezione dell’albo, deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società.
I componenti dell’organo di gestione della società tra avvocati, poi, non possono essere estranei alla compagine sociale e i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Occorre peraltro che l’organo di gestione sia composto in maggioranza da soci avvocati, mentre è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.
Inoltre, la norma stabilisce che:
- debba essere conservata la personalità della prestazione professionale, pur se conferita alla società;
- la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
- il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell’incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità;
- la sospensione o radiazione dall’albo del professionista costituisce causa di esclusione del socio dalla società. La disposizione, per come formulata, esclude dunque che l’avvocato sospeso dall’albo possa restare all’interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale;
- le società tra avvocati siano tenute a rispettare il codice deontologico forense e ad assoggettarsi alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
Infine, in accoglimento ancora una volta del rilievo dell’Agcom al Parlamento, la Legge sulla Concorrenza disciplina, con una specifica disposizione, il preventivo della prestazione professionale, stabilendo che in ogni caso l’avvocato ha l’obbligo di comunicare al proprio cliente la previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa, sopprimendo così il riferimento alla (eventuale) richiesta del cliente.
In verità, molte altre proposte di modifica delle norme in materia di professione forense erano state da più parti sollecitate, ma in questa prima legge annuale per il mercato e la Concorrenza non hanno trovato spazio.
Forse se ne discuterà in occasione dell’approvazione di un altro provvedimento.
Leggi il primo speciale sulla Concorrenza, le novità per i professionisti