Il presidente Bortoni “smonta” il Ddl Baldelli: “interviene su ambiti regolatori e su norme della Legge Concorrenza”. La memoria
Dopo l’Antitrust è l’AEEGSI a prendere posizione sul Disegno di legge contenente misure a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, inviando una memoria alla Commissione X Attività produttive della Camera che esamina il provvedimento in prima lettura parlamentare.
Sul suo sito web, l’Autorità ha pubblicato il testo del documento nel quale sono riportate le osservazioni – non proprio positive – in merito alle disposizioni contenute nel disegno di legge presentato dall’On. Baldelli (FI), con riferimento ad aspetti regolatori relativi all”attività di fatturazione al cliente e/o utente finale.
L’organismo presieduto da Guido Bortoni segnala subito che “le disposizioni dettagliate e puntuali della proposta di legge in esame si inseriscano in un ambito di competenza regolatoria, quale quello della fatturazione che, riferendosi a settori con caratteristiche tecniche ed economiche complesse, sottoposti ad una rapida evoluzione, e coinvolgendo differenti soggetti operanti nelle filiere elettrica, del gas naturale e idrica, necessita di interventi regolatori globali, sistemici e dinamici.”
Il DdL andrebbe quindi a sovrapporsi non solo ai provvedimenti adottati dall’Autorità stessa (“negli ultimi anni, la questione relativa all’attività di fatturazione ai clienti/utenti finali è stata oggetto di una intensa e incisiva attività regolatoria da parte dell’Autorità”) ma anche alle previsioni contenute nella Legge sulla Concorrenza, in particolare quelle al comma 78 che disciplinano la fattispecie delle fatture di rilevante importo e che demandano all’AEEGSI “il compito di adottare le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori un obbligo di rateizzazione (con diritto ai soli interessi legali) di tali importi, in luogo dell’obbligo di sospensione del pagamento di tali fatture in pendenza di accertamenti da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, come invece prospettato nella proposta di legge in esame.”
Passando all’articolato del disegno di legge, l’Autorità evidenzia che in merito ai commi 2 e 3 dell’art. 1, relativi rispettivamente alla definizione di pratica commerciale scorretta dell’inserimento in fattura dell’intimazione di pagamento immediato, con minaccia di distacco dell’utenza, per i conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni (comma 2) e alla sospensione del pagamento di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, in pendenza di procedimento da parte dell’Antitrust per violazione del Codice del consumo (comma 3), “la regolazione dell’Autorità in tema di morosità già prevede il divieto di sospensione della fornitura in caso di controversie con il cliente/utente, per le fattispecie esplicitamente indicate, tra cui rientra il caso in cui il venditore/gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, in merito alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal distributore/gestore competente o relativo al conguaglio o ad una fatturazione anomala dei consumi”.
Per ciò che concerne “l’esenzione dal pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati, relativamente al periodo per cui sono stati comunicati i consumi effettivi ovvero siano operanti sistemi di telelettura, prevista all’articolo 1, comma 4”, l’Autorità ricorda che “il ricorso alle fatturazioni basate anche su consumi stimati discende dal fatto che il venditore/gestore non ha sempre a disposizione i dati di misura rilevati o non è in condizioni di poter validare efficacemente le informazioni ricevute dall’utente”. Ciò avviene in special modo nel settore del gas e in quello idrico, “dove la frequenza della rilevazione dei dati di misura è spesso minore rispetto alla periodicità di fatturazione, anche in ragione di una più elevata percentuale di contatori non telegestiti e, di questi, di un numero elevato di misuratori in posizione non accessibile al distributore/gestore (per esempio, quando il contatore è collocato all’interno di un appartamento)”.
Il comma 7 dell’art. 1, riguardante il pagamento rateale dei conguagli per periodi maggiori di due anni espressamente autorizzati dai clienti finali, “l’Autorità è già intervenuta per minimizzare l’impatto sui clienti finali (sia nei regimi di tutela sia nel libero mercato) di conguagli di importi rilevanti. La deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, infatti, pone in capo agli esercenti la maggior tutela nel settore elettrico e la tutela gas l’obbligo di consentire la rateizzazione dei corrispettivi dovuti nei casi di fatturazione di importi anomali, prevedendo al contempo che tale prescrizione sia derogabile in modo migliorativo nel mercato libero”.
Il comma 8 dell’art. 1 del disegno di legge assegna all’AEEGSI il compito di definire le misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi, tuttavia l’Autorità segnala che sono già state introdotte “modifiche migliorative nel rapporto tra i venditori e i distributori con ricadute positive sul processo di fatturazione dei consumi al cliente finale”.
Sul fronte del settore idrico, infine, l’Autorità lancia l’allarme per i conti pubblici: se il provvedimento diventasse legge, “una possibile valutazione degli effetti potrebbe essere stimata in circa 3 miliardi di euro”.