Con l’evoluzione giurisprudenziale sul tema della protezione della riservatezza, in continuo andirivieni, ormai si fa prima a qualificare cosa non sia dato personale da cosa – invece – è meritevole di tutela poiché rientrante nel novero del diritto fondamentale della privacy.
Ultimo, in ordine di tempo, quanto affermato dalla Cassazione qualche giorno fa in un’Ordinanza che ha sorprendentemente accolto la richiesta di risarcimento danni di un automobilista che chiedeva la condanna della casa automobilistica della propria vettura perché – erroneamente – aveva rilasciato un duplicato della chiave elettronica della sua auto ad un soggetto non autorizzato (rivelatosi poi un truffatore), auto che in virtù proprio del congegno elettronico in possesso del furfante, era stata poi rubata.
L’accusa mossa dal malcapitato si fondava non solo sul fatto che l’officina della casa automobilistica aveva assistito inconsciamente il truffatore nel suo intento di rubare l’auto (fornendogli un duplicato della chiave del veicolo), ma soprattutto di aver ceduto a terzi un dispositivo elettronico (la chiave, appunto) contenente dati personali del proprietario senza l’autorizzazione di quest’ultimo.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto tale richiesta, non ravvisando nessun estremo di violazione della riservatezza dei dati personali collegati alla macchina. Secondo il giudice di prime cure, infatti, l’acquisizione dei dati necessari per duplicare la chiave non avrebbe impedito il furto della vettura poiché «il numero di telaio era già in possesso del truffatore, allorché questi si era recato dal concessionario» e, grazie alla quale cosa, ha potuto facilmente duplicare la chiave.
Di avviso contrario, però, la Cassazione che, stabilendo un principio di diritto, ha affermato che «Rientrano nel novero dei dati personali non solo il numero di targa del veicolo, benché esso sia visibile a tutti quando il veicolo circola per strada, ma anche i dati costituenti la chiave di accesso al sistema elettronico di apertura e chiusura dell’autoveicolo, in quanto ciò che rileva non è il numero in sé ma il suo collegamento a una persona». Infatti, ai sensi dell’art. 4 del Codice privacy (in vigore al momento della contestazione dei fatti oggetto del giudizio) «qualunque informazione relativa a una persona identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» costituisce un “dato personale”.
Nelle argomentazioni della Corte si rileva che i dati personali «sono i dati che permettono l’identificazione diretta come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc.; e i dati che permettono l’identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l’indirizzo IP, il numero di targa)».
Così, dunque, come non è possibile cedere i dati di terzi senza il consenso di questi, alla stessa maniera non è possibile cedere neppure la chiave elettronica dell’auto, che invece deve essere trattata con tutte le cautele previste dalla normativa a tutela dei dati personali. Sempre gli Ermellini, nella citata Ordinanza, hanno riconosciuto come oggi «altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo, come quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (via internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti». Ciò che assume rilievo decisivo, in materia di privacy per la Cassazione è, dunque, «il collegamento funzionale, ai fini identificativi, tra i dati personali e la persona fisica, in presenza di condotte astrattamente riconducibili nell’alveo del trattamento».
Per tale motivo è necessario tenere conto di «tutta la complessa attività posta in essere dalla società automobilistica mediante la predisposizione di una chiave elettronica personalizzata indispensabile per l’utilizzo dell’autoveicolo, consegnata in esecuzione del contratto di acquisto e incorporante dati direttamente e indirettamente identificativi dell’autovettura e del proprietario».