Approvata in via definitiva dal Senato la c.d. “seconda gamba del Jobs Act” che introduce smart working e tutele sul piano economico e sociale
di Fabio Gnoffo
Secondo una ricerca del Censis, l’Italia è il paese europeo con il più alto numero di giovani lavoratori autonomi, 941.000, nella fascia di età tra i 20 e i 34 anni. Siamo i primi in Europa. Ma quali sono le tutele e gli strumenti di assistenza e sostegno di queste lavoratrici e questi lavoratori?
Oggi l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva (con 158 sì, 9 no e 45 astenuti) la c.d. “seconda gamba del Jobs Act“, fornendo maggiori tutele sul piano economico e sociale ai lavoratori autonomi, e definendo in maniera chiara tale occupazione, “come un lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Nello stesso disegno di legge si affronta il tema del lavoro agile e di come il lavoro debba cambiare in base ai mutamenti della tecnologia con l’obiettivo di conciliare tempi di vita e di lavoro con la produttività.
Nel dettaglio il provvedimento ha esteso l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002, che dà attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dei lavoratori autonomi. Il Ddl riconosce il diritto al lavoratore autonomo di sfruttare economicamente, gli apporti originali e le invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto.
Dal punto di vista fiscale e sociale sono state introdotte una serie di misure rilevanti.
Si prevede che tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo e potranno quindi essere dedotte dal committente.
Saranno inoltre integralmente deducibili ai fini Irpef dal reddito di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all’anno, le spese sostenute per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Si prevede l’integrale deducibilità, entro il limite di 5.000 euro all’anno, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato di lavoro.
Una sostanziale novità riguarda i centri per l’impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro che saranno obbligati a dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.
Nel corso dell’iter alla Camera erano state apportate alcune modifiche al testo approvato in prima lettura al Senato.
All’articolo 6 è stata introdotta una delega al Governo che va a rivedere i criteri di accesso alle prestazioni di maternità e all’indennità di malattia.
Per quanto riguarda la maternità si va ad incrementare il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, rendendoli così più flessibili ed esigibili per la donna lavoratrice autonoma. Inoltre si amplia il congedo parentale, applicandolo anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo. Per quanto riguarda invece l’indennità di malattia viene ampliata la platea dei beneficiari.
Con l’articolo 7 si è giunti finalmente a rendere strutturale l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la c.d. DIS-COLL, estendendola anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.
E’ stata inoltre inserita una delega che per la prima volta nella storia introduce un ammortizzatore sociale che viene garantito in maniera permanete a quei lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che normalmente non potrebbero accedere ad alcuna indennità di disoccupazione.
Per quanto riguarda il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, questo viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato“. Questa attività lavorativa dovrà essere disciplinata da un apposito accordo, specificandone forma, contenuto e modalità di recesso.
I prossimi mesi saranno fondamentali per verificare la bontà di questo provvedimento, ed è in questo senso che va valutata positivamente l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti del Ministero, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a modelli previdenziali e di welfare e alla formazione professionale.