Vibrata protesta degli avvocati, su tutti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, contro l’estensione del progetto Polis 2021 alla possibilità di richiedere la nomina di un amministratore di sostegno presso gli uffici postali compilando un modulo. Già da tempo gli uffici postali hanno messo a disposizione della P.A. i propri sportelli per ricevere le domande per i permessi di soggiorno o la copia del passaporto, od ancora prima delle dichiarazioni dei redditi attività di pura protocollazione amministrativa resa possibile dalla prossimità degli uffici e superata dalla digitalizzazione.
L’avvio del nuovo protocollo, però, nonostante la digitalizzazione della giustizia, ha aperto le cancellerie dei Tribunali al pubblico senza, questa l’evidenza, il patrocinio di un legale. E si che la materia è quanto di più lontano da una semplice pratica burocratica. Ai sensi dell’art. 404 del Codice Civile, la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. La norma individua, dunque, due requisiti, uno di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica), l’altro di tipo oggettivo (l’impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità.
Si tratta di un’attività di volontaria giurisdizione che incide in modo sostanziale sugli interessi di soggetti fragili, conferendo ad un terzo, appunto l’amministratore di sostegno, il potere di agire in luogo della persona temporaneamente o permanentemente impossibilitata ad operare in prima persona. In realtà, l’istituto ha assunto nel tempo un rilievo maggiore rispetto a quello ipotizzato dal legislatore che lo introdusse con la L. 6 del 9 gennaio 2004, diventando spesso, rectius sempre, il primo step per i congiunti della persona fragile per poter operare in attesa di poter proporre – ricorrendone i presupposti – ricorso per l’interdizione o l’inabilitazione del soggetto fragile.
Spesso, quindi, l’amministratore di sostegno assume decisioni e dispone del patrimonio in luogo del congiunto, questa la fattispecie più diffusa, come se fosse un tutore di un soggetto interdetto od inabilitato, la prudenza ed il controllo di un difensore o più difensori degli altri interessati si pone come utile e necessario presidio al rispetto delle regole. Il magistrato, sensibilizzato dalle deduzioni del difensore di un congiunto non nominato amministratore di sostegno, potrà verificare, con maggiore efficacia sull’operato dell’amministratore nominato nell’interesse del soggetto fragile.
Non si tratta quindi di una mera formalità burocratica per poter ritirare la pensione allo sportello, ma di un’attività di giurisdizione delicata ed invasiva del diritto di ciascun cittadino. Gli avvocati hanno richiesto l’immediato intervento del Ministro Nordio chiedendo una revisione dell’accordo con Poste Italiane nel rispetto dei principi del diritto.