A cura dell’avvocato Teresa Lopardo*
Da anni il mondo delle blockchain e quello delle criptovalute della DeFi e degli NFT, è stato attenzionato – su scala pressoché mondiale – da legislatori ed enti fiscali, che in ragione del considerevole aumento degli utenti e dei volumi finanziari coinvolti, hanno nel corso del tempo approntato forme via via più complesse di regolamentazione della materia.
Su tale scia l’Unione Europea, con l’obiettivo di armonizzare il percorso intrapreso dai singoli Stati, ha proposto una regolamentazione sovranazionale, il MiCa – regolamento UE sui cripto-asset, con l’intento non solo di proteggere gli investitori e preservare la stabilità finanziaria, ma soprattutto di promuovere l’attrattività e l’innovazione nel settore delle criptovalute.
Tale regolamentazione suscita però diverse perplessità, stante la decisione del legislatore europeo di escludere dalla normazione gli NFT (Non Fungible Tokens) fenomeni dell’economia decentralizzata, non considerati criptovalute, ma acquisiti dagli utenti sulle molteplici piattaforme a mezzo delle criptovalute, pertanto, assoggettate al rischio di riciclaggio o di altre forme di attività illecita.
Unitamente al MiCa, il legislatore europeo ha introdotto, in via definitiva, una specifica normativa indirizzata agli operatori economici operanti attraverso le tecnologie a registro distribuito (DLT). Trattasi del Regolamento n. 858/2022, applicabile dal 23 marzo 2023, che prevede l’adozione di un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, con particolare riferimento, ad esempio, alla concessione e alla revoca di autorizzazioni specifiche a operare le infrastrutture di mercato DLT in conformità del detto regolamento; la gestione e la vigilanza delle infrastrutture di mercato DLT; la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
Orbene, gli operatori di tali piattaforme che ammetteranno alla negoziazione strumenti finanziari basati sulla tecnologia DLT, in forma tokenizzata, saranno soggetti ad una framework regolamentare, con lo scopo di contribuire allo sviluppo di un mercato secondario per tali attività e completare il progetto circolare di regolamentazione composto anche dal DORA, in materia di cyber security, e dallo stesso MiCa, per quanto attiene alle cripto attività, poiché, qualora i crypto-assets non siano anche “strumenti finanziari”, non saranno ammessi sui mercati DLT ma ricadranno nell’ambito applicativo del MiCa.
Per quanto concerne l’attuale situazione italiana, il conflitto bellico tra la Russia e l’Ucraina suscita legittime preoccupazioni sul rapporto tra le criptovalute e i reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Su un piano strettamente normativo, l’Italia in attuazione della Direttiva europea relativa alla prevenzione della commissione dei menzionati reati, ha emanato il D. Lgs. N. 90/2017 e in conseguenza è stato varato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022, che segna “un primo passo verso il riconoscimento e la regolamentazione delle criptovalute nel nostro ordinamento”, rivolgendosi agli exchanger e ai wallet provider che svolgono la propria attività sul territorio nazionale o online a favore di soggetti che sono localizzati in Italia.
In capo a tali soggetti è previsto il rispetto dell’obbligo di iscrizione al registro degli operatori in valute virtuali istituito presso l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi) e della domiciliazione in Italia per la regolarizzazione della propria attività, pena l’applicazione di un regime sanzionatorio.
Il decreto del Mef inserito nel più ampio quadro legislativo sovranazionale, rappresenta per il nostro Paese, un importante strumento di regolamentazione volto a contrastare i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che i detti dilaganti strumenti virtuali hanno alimentato grazie all’anonimato delle transazioni effettuate mediante le svariate blockchain, l’accesso delocalizzato, l’inesistenza di un controllo sulle transazioni e il sempre maggior numero di investitori in cripto valute.
Tuttavia, per quanto ad oggi non sia possibile valutare l’impatto degli obblighi introdotti con il decreto MEF, si può certamente affermare che si tratta di una normativa che lascia spazio ad ampie lacune, poiché la stessa, al pari dei Regolamenti europei, non risulta applicabile agli exchange decentralizzati come la DeFi e gli NFT.
Per quanto attualmente esista una sovrapposizione degli interventi legislativi statali rispetto a quelli di matrice europea, con il rischio, già palesatosi in tema di Protezione dei Dati personali, di vedersi imposte una serie di regole scarsamente coordinate tra loro e pertanto soggette a continui interventi interpretativi da parte dei giudici nazionali, si può senz’altro affermare che tali strumenti sono volti ad un controllo sempre più pregnante da parte delle Autorità nazionali e sovranazionali.
Bisogna, dunque, attendere il completamento del percorso di armonizzazione tra la normativa nazionale e quella introdotta a livello europeo, con l’auspicio che le conseguenze legate alla diversa interpretabilità della normativa stessa non ricadano sui consumatori anziché sugli operatori economici coinvolti, generando un imponente numero di contenziosi in materia, dai risultati incerti.
*Studio Viglione-Libretti & Partners