Vademecum sullo schema di DM, previsto dalla Riforma Forense. Primo step in Commissione Giustizia
Ancora una lieve salita per lo schema di decreto ministeriale relativo al regolamento che disciplina i corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, atterrato, dopo un lungo e faticoso viaggio durato più di un anno, in Commissione Giustizia al Senato.
La prima bozza di decreto ministeriale aveva ricevuto infatti una serie di osservazioni, tra marzo e maggio 2016, sia dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) che dal Consiglio di Stato. Sebbene entrambi non avessero in realtà bocciato il testo, il Ministero della Giustizia ritenne utile e doveroso “rivedere ampiamente” il testo inizialmente proposto.
La strategia del Ministero ha ben funzionato ed è stata premiata, sia dal CNF che dal Consiglio di Stato, che hanno espresso entrambi pareri sostanzialmente positivi tra maggio e giugno di quest’anno.
Ora il testo del regolamento è, dal 26 settembre scorso, in calendario nelle convocazioni della Commissione Giustizia del Senato. Questa settimana era previsto un importante passo avanti nella trattazione dello schema di decreto inviato dal Ministro Orlando a fine luglio al Presidente Grasso, ma il Def e i lavori dell’assemblea di Palazzo Madama hanno rallentato l’iter.
Ma cosa prevede in sintesi l’atto – il cui relatore è il Sen. Giuseppe Luigi Salvatore Cucca (PD) – che disciplina i corsi di formazione obbligatoria degli aspiranti avvocati introdotti dall’art. 43 della legge n. 247/2012 (la cosiddetta Riforma forense)?
In base all’articolo 1, lo schema di regolamento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato. Ai fini della disciplina dettata dal regolamento per “legge professionale” si intende la L. 247/2012 e per “corsi di formazione” i corsi di cui all’articolo 43 della legge professionale.
L’articolo 2 stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
L’articolo 3 disciplina i contenuti del corso di formazione.
L’articolo 4 dispone che i soggetti che organizzano i corsi di formazione provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’avvocato.
Secondo l’articolo 5, invece, il corso ha una durata minima non inferiore a 160 ore (art. 43, co. 2, lett. c), L. 247/2012) distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l’assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell’Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari (prevista dall’art. 44 della L. 247/2012) o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica.
L’articolo 6 stabilisce che i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito.
Inoltre, in base all’articolo 7, i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l’effettività della formazione e dell’offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell’offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell’ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell’articolo 40 della L. 247/2012 e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal CNF. Una importante innovazione quella dell’art. 7 per la quale sono altresì previste specifiche modalità di utilizzo della formazione a distanza e puntuali forme di controllo.
L’articolo 8 disciplina le verifiche intermedie e la verifica finale, mentre l’articolo 9 istituisce presso il Ministero della giustizia la Commissione nazionale per la creazione e l’aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche del profitto.
Infine, l’articolo 10 dispone la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale mentre l’articolo 11 prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al primo giorno del primo semestre successivo alla data della sua entrata in vigore.
Come si diceva, dopo il vaglio del Cnf e del Consiglio di Stato, non dovrebbero esserci grandi modifiche o osservazioni da fare sul decreto, ma spesso i lavori in Parlamento sono come le partite di calcio: il risultato finale si acquisisce solo dopo il triplice fischio dell’arbitro, prima di quel momento può accadere di tutto.