Il Parlamento ha eletto ieri gli otto membri laici che si aggiungono agli esponenti della magistratura eletti giovedì scorso
di LabParlamento
Dopo febbrili trattative ieri sera le Camere hanno finalmente eletto gli otto membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura (Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati, Fulvio Gigliotti, Stefano Cavanna, Emanuele Basile, Alessio Lanzi, Michele Cerabona e David Ermini) che prosegue così il suo rinnovo all’interno della propria composizione dopo le elezioni dei membri togati di lunedì scorso. Ma cos’è e che funzioni ha il Csm?
Il Csm rappresenta a livello costituzionale il massimo organo, spesso definito un po’ impropriamente di “autogoverno”, della magistratura ed è presieduto dal Presidente della Repubblica il quale è coadiuvato nell’ordinaria amministrazione dal Vicepresidente, eletto tra i membri “laici” (cioè tra quelli non provenienti dalla magistratura) e che, di fatto, svolge tutti i compiti annessi alla Presidenza vera e propria. Nell’ottica di una rigida distinzione di poteri tra legislativo, esecutivo e, appunto, giudiziario il Csm è stato pensato dai costituenti proprio per sottrarre al controllo politico di governo, e del Ministero della Giustizia in particolare, le varie fasi che connotano la vita della magistratura e del potere giudiziario come le assunzioni, i trasferimenti, le assegnazioni, le promozioni, le nomine dei magistrati della Corte suprema di Cassazione e le eventuali sanzioni nell’ambito dei procedimenti disciplinari, tutti ambiti totalmente indipendenti dalla volontà e dal parere del Guardasigilli.
La sua composizione, sancita dall’art. 104 della Costituzione (anche se la sua messa in atto fu notevolmente ritardata, addirittura fino al 1959), prevede al suo interno: il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione (tutti e tre membri di diritto) poi 16 magistrati, di cui 2 che esercitano funzioni di legittimità, 10 che esercitano funzioni giudicanti di merito, 4 che esercitano funzioni requirenti di merito e 8 professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione. I componenti magistrati sono eletti dalla magistratura nell’ambito di tre categorie: uno per le funzioni di legittimità, uno per per le funzioni giudicanti di merito ed uno le funzioni requirenti di merito: questo per garantire che al suo interno vi sia la rappresentanza di tutte le funzioni che articolano la magistratura. I componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili così come stabilito dall’art. 104, comma 6 della Costituzione) e per la loro elezione, nelle proporzioni che vi abbiamo indicato, è prevista con una maggioranza qualificata (tre quinti dei componenti dell’Assemblea nelle prime due votazioni e tre quinti dei votanti a partire dal terzo scrutinio) quorum in forza della quale è quindi necessario un accordo tra maggioranza e opposizione parlamentare così come sancito dalla legge 195 del 1958.
Viste le sue funzioni, da organo tecnico di rilievo costituzionale, soprattutto nel dibattito pubblico degli ultimi trent’anni il Csm ha, via via, assunto una posizione di primaria importanza tanto da non essere risultato immune da alcuni radicali tentativi di riforma mai, però, riusciti soprattutto per la mancata previsione, in costituzione, di un netta separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, oggi unificata per disciplina e trattamento al controllo di un unico del Csm, composto, come si è visto, sia da pm che giudici la cui “unificazione” è stata spesso criticata in passato da destra come da sinistra e dai rappresentanti dell’avvocatura penale.