Non si tratta di un agosto bollente soltanto per i vacanzieri (e per chi, purtroppo, è costretto a rimanere in città) ma anche per la privacy, sempre più debole e sommersa da un’improvvisa ondata di giustizialismo: tutelare la riservatezza delle persone o sacrificare quel po’ che di imperscrutabile rimane in ogni persona, all’interno dei propri telefoni, confessionali ormai dell’era moderna.
Il dilemma che in questo mese si è affacciato alla terrazza del dibattito del diritto alla riservatezza è se è giusto far rimanere celati i più oscuri segreti di ogni abitante del globo (e contenuto nei telefoni di ognuno) oppure permettere alle istituzioni di poter accedere liberamente ai nostri dispositivi alla ricerca di materiale probatorio, così da combattere più efficacemente il crimine.
Nella discussione europea sulla sacralità degli smartphone (e sui loro contenuti), lo scorso maggio la Commissione UE ha pubblicato una prima bozza di modifica all’accordo mondiale per il coordinamento nella lotta al crimine organizzato, provocando non poche perplessità.
La Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d’Europa, nota anche come Convenzione di Budapest, è l’unico strumento internazionale vincolante per i Paesi aderenti su tale materia. Essa è utilizzata come linea guida per lo sviluppo di una legislazione nazionale completa contro la criminalità informatica, nonché come quadro per la cooperazione internazionale tra gli Stati parti di tale trattato.
Benchè ancora allo stato primordiale, la bozza ha fatto storcere il naso ai più, prevedendo che le polizie e le magistrature dei paesi aderenti potranno accedere senza limiti ai dati dei sospettati, anche se conservati in server di altri paesi e – soprattutto – senza l’autorizzazione di un giudice terzo e imparziale.
È tale, infatti, il tenore dell’art. 7, ove viene specificato che “Ciascuna Parte adotta le misure legislative per conferire il potere alle sue autorità competenti di emettere un ordine da presentare direttamente a un prestatore di servizi (leggasi sito Internet, social media o gestore di posta elettronica) in un territorio di un’altra Parte, al fine di ottenere le informazioni in suo possesso circa un abbonato, se tali informazioni sono necessarie per le indagini o i procedimenti penali della Parte emittente”.
Probabilmente alcuni Paesi scinderanno i due momenti, affidando la possibilità agli investigatori di richiedere i dati, lasciando all’organo giudicante l’emissione (o meno) dell’ordine ma, al momento, non è chiaro se con successivi interventi – in nome del contrasto al web selvaggio – si ci dirigerà verso questa soluzione.
L’aumento della criminalità informatica, infatti, rappresenta una minaccia per la democrazia e lo stato di diritto, se non un attentato diretto ai diritti umani. Se a questo si aggiunge che le prove di qualsiasi reato sono sempre più archiviate in forma elettronica su computer e telefoni – sovente in server stranieri – si comprende come, in presenza di fatti eccezionali, sia necessaria una legislazione altrettanto straordinaria. Un’efficace risposta della giustizia penale val bene la privacy.