Chi vorrà prestare servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale dovrà comunicarlo al MEF
Dalla nascita di Bitcoin in poi si è parlato sempre di più di criptovalute: valute paritarie, decentralizzate e digitali la cui implementazione si basa sui principi della crittografia per convalidare le transazioni e la generazione di moneta in sé.
Nonostante l’entusiasmo di molti addetti ai lavori per il proliferare di queste criptomonete (e del loro bacino di utenza), alcuni strumenti virtuali fraudolenti hanno più volte tratto in inganno e leso la tutela dei consumatori, richiedendo quindi l’istituzione di un registro per poter essere autorizzati ad operare.
Censire e comprendere nei sui diversi aspetti il fenomeno delle valute virtuali in Italia è infatti l’obiettivo dello schema di decreto ministeriale che da oggi è in consultazione pubblica sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il testo prevede per chiunque sia interessato a svolgere sul territorio italiano l’attività di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La consultazione raccoglierà le valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati e che saranno poi resi pubblici al termine della stessa, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 16 febbraio 2018.
Il Decreto definirà le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio italiano. Sono inclusi nell’obbligo di comunicazione anche gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità.
Il Governo, con il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, ha già previsto che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale debbano assolvere agli obblighi antiriciclaggio per evitare che le transazioni effettuate con le cripto valute possano essere utilizzate per fini illegali. Ora però si punta a realizzare una prima rilevazione sistematica del fenomeno, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del settore che, a regime, dovranno ad iscriversi in uno speciale registro tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) per poter esercitare la loro attività sul territorio nazionale. Sempre l’OAM sarà incaricato di tenere anche un altro nuovo registro, quello dei compro-oro che dovrà essere avviato nei 3 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto.
Riprendendo la definizione introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il provvedimento in consultazione ricorda come la criptovaluta, sebbene “utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi” (…) “non è emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non è necessariamente collegata a una valuta avente corso legale”. E anche per questo è importante, secondo Roberto Ciciani, direttore della Direzione Generale competente in materia di prevenzione dei reati finanziari, che ci sia un presupposto comune agli interventi regolatori sulle valute virtuali e sui compro: “in particolare per quanto concerne le criptovalute, con i relativi rischi di utilizzo per fini illeciti, quali il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il censimento e l’avvio del registro consentiranno anche di vigilare meglio sul rispetto delle regole da parte degli operatori e daranno loro certezza sull’esercizio legale della propria attività”.