Maggiori poteri alle Autorità nazionali per accrescere la fiducia nel commercio elettronico. Commissione Ue al lavoro
Aumenta il numero dei clienti, la frequenza d’acquisto e l’importo medio dello shopping online: il commercio elettronico è ormai una realtà consolidata ma, purtroppo, non esente da rischi.
Garantire una piena tutela del consumatore, nel mondo virtuale del web, appare difficile da raggiungere, soprattutto se si sceglie di acquistare su siti esteri dove vigono regole differenti, insieme ai limiti propri della realtà virtuale quali la distanza, la carenza di informazioni e l’impossibilità di verificare fisicamente la merce. Tutto ciò crea uno squilibrio di condizioni tra l’acquirente e il venditore, esponendo il primo a possibili raggiri telematici, stante la sua condizione di sudditanza nei confronti dell’esercente. Proprio in questi giorni la Corte di Cassazione[1] ha stabilito l’aggravante per le truffe online poiché il “delinquente”, per i supremi giudici, si approfitta della condizione di debolezza del compratore.
Il problema della tutela del consumatore è noto anche per la Commissione europea che, con la COM(2016) 320 del 25 maggio 2016, ha adottato un pacchetto di proposte volte alla promozione del commercio elettronico in Europa, progetti inseriti nel più ampio contesto della creazione di un Mercato Unico digitale per l’intero continente.
In particolare, una proposta legislativa riguarda la revisione del regolamento sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili per l’applicazione della normativa sulla protezione dei consumatori (COM(2016) 283), che mira a rivedere l’attuale legislazione esistente in materia di tutela dei consumatori.
Obiettivo della proposta attualmente in discussione è quello di conferire maggiori poteri alle autorità nazionali così che i consumatori possano far meglio valere i propri diritti, soprattutto nell’ambiente virtuale. Il regolamento mira, in sostanza, a creare una base giuridica comune a tutti gli Stati membri, facendo sì che norme comuni possano essere applicate in situazioni transfrontaliere.
Rispetto al regolamento in vigore, sono stati aggiunti ulteriori poteri in capo alle singole Autorità, come la possibilità di effettuare acquisti in forma anonima (c.d. mystery shopping) per valutare l’affidabilità dei venditori e la possibilità, per i consumatori, di verificare se i siti Internet offrono condizioni di vendita che non rispettano la normativa comunitaria (ad esempio sul diritto di recesso).
In caso di comportamenti difformi dalle regole comunitarie, le Autorità possono ordinare l’immediata chiusura dei siti web che ospitano offerte truffaldine, potendo chiedere direttamente informazioni ai fornitori di servizi Internet, anche alle banche, al fine di accertare l’identità dell’operatore responsabile.
Tali previsioni vogliono andare incontro all’obiettivo di accrescere la fiducia dei consumatori e sviluppare efficacemente un mercato che, ad oggi, conta 500 milioni di potenziali consumatori nell’intera Unione europea.
[1]Corte di Cassazione, sezione penale sesta, sentenza n. 17937 del 10 aprile 2017