Martedì 24 marzo 2015, nell’ultimo giorno utile per la sua conversione in legge, il Senato ha approvato in via definitiva il DL Investment compact (Decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.
Il decreto-legge, che era in scadenza mercoledì 25 marzo, è stato così convertito in legge. La legge di conversione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015.
Durante la seduta dell’Aula di Palazzo Madama del 24 marzo, il Governo (con il Ministro Boschi) ha posto la questione di fiducia sull’approvazione del DL senza modifiche. I voti a favore sono stati 155, 92 quelli contrari. Il provvedimento ha avuto un rapido iter al Senato, che non ha potuto fare altro che convertirlo in legge. Infatti, tutte le correzioni apportate al testo del decreto-legge sono state inserite durante l’esame a Montecitorio che si era concluso giovedì 12 marzo scorso senza il ricorso al voto di fiducia. In quella sede, i voti favorevoli erano stati 290, 149 quelli contrari e 7 gli astenuti.
L’art. 1 del DL prevede che le banche popolari i cui asset superino gli 8 miliardi di euro (sono circa dieci gli istituti popolari che posseggono questo requisito) debbano essere trasformate in società per azioni o liquidate. Le disposizioni attuative saranno adottate dalla Banca d’Italia: le banche popolari coinvolte avranno poi 18 mesi di tempo dall’entrata in vigore di tali disposizioni per adeguarvisi. L’art. 1 modifica, inoltre, le maggioranze assembleari per le trasformazioni in SpA e per le fusioni, creando regimi civilistici distinti fra banche cooperative e banche popolari. L’art. 2 stabilisce che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta del cliente, adottano e concludono la relativa procedura entro i termini previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, ponendo inoltre a carico dei medesimi soggetti l’obbligo di indennizzare il cliente, secondo criteri da definirsi con apposito decreto ministeriale. L’art. 3 attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere attività creditizia (esercitandola direttamente o tramite SACE) a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana. L’art. 4 definisce i requisiti delle piccole e medie imprese innovative, alle quali sono estese agevolazioni previste per le start up. L’art. 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata (patent box) introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. L’art. 6 estende il regime di esenzione ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta white list. L’art. 7 dispone che il Governo promuova l’istituzione di una SpA per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese che hanno la loro sede in Italia, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. L’art. 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa (cosiddetta Sabatini bis).