In che modo il Legislatore ha cercato o sta cercando di immaginare una nuova Roma, proiettata dal passato verso un futuro prossimo e remoto? Proviamo a fare chiarezza sullo sforzo che si sta facendo per individuare una definitiva natura ordinamentale entro cui situare la capitale d’Italia. La verità, sia detto, è che non è agevole redigere norme che riescano compiutamente a contenere tanta Grande Bellezza.
Guardando indietro, il più recente e organico piano di interventi legislativi finalizzati a dotare l’ente dei poteri, dell’autonomia e delle risorse necessari a esercitare le sue funzioni di capitale è stato promosso dal Governo Berlusconi IV (2008-2011).
L’art. 24 della legge delega 42/2009, in materia di federalismo fiscale, ha previsto la disciplina transitoria dell’ente territoriale «Roma capitale», aggiudicando a questo ulteriori funzioni amministrative, anche di competenza regionale, relative alla valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali, allo sviluppo del settore produttivo e del turismo, allo sviluppo urbano, all’edilizia pubblica e privata, ai servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità, e alla protezione civile: sono riconosciuti, finalmente, poteri speciali a Roma, riconoscendole una governance adeguata allo status di capitale europea.
La citata legge 42/2009 ha modificato anche l’assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, individuando una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, superando, così, il precedente modello di finanza pubblica di tipo derivato, nel rispetto dei princìpi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale.
A Roma Capitale è attribuita una speciale autonomia, prevedendo non solo l’attribuzione di ulteriori funzioni amministrative anche nelle materie di competenza regionale (mai però trasferite), ma anche la destinazione di risorse in considerazione del ruolo di capitale della Repubblica e delle nuove funzioni ad essa attribuite.
Due decreti legislativi (156/2010 e 61/2012) intervengono rispettivamente sugli organi di governo (assemblea capitolina, giunta capitolina e sindaco) e sul conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale in forza di una legge regionale del Lazio (mai varata). Entrambe le discipline sono di natura transitoria. Lo Statuto di Roma capitale (deliberazione della assemblea capitolina n. 8/2013) costituisce l’ultimo segno di vita volto al “montaggio” di princìpi, compiti e organi del “nuovo” ente. Dopo la situazione si è del tutto arenata.
In sede di Conferenza unificata non si sono registrati passi significativi nella direzione di un rafforzamento dell’autonomia amministrativa di Roma capitale, né la regione Lazio, al di là di mere dichiarazioni formali, ha assunto iniziative per il trasferimento di proprie competenze a Roma Capitale, né, nelle ultime consiliature, la giunta capitolina ha fornito il necessario impulso al processo. L’attuale maggioranza del consiglio comunale ha ritenuto sufficienti alcune modifiche squisitamente stilistiche allo Statuto di Roma Capitale, compiendone semplici maquillage in virtù delle deliberazioni n.1/2018 e n.5/2018.
A seguito della c.d. legge Delrio (legge n. 56 del 2014), si è scelto di appiattire il ruolo di Roma Capitale in una generica dimensione di città metropolitana eguale a tutte le altre. Questa normativa, infatti, non attribuisce a Roma Capitale alcuna specifica identità, limitandosi a delineare un assetto istituzionale in cui la città metropolitana è regolata, ancora una volta, secondo una linea di omogeneità con tutti gli altri soggetti territoriali dello stesso tipo. La sostituzione delle province con le aree metropolitane è risultata, nei fatti, un fallimento, poiché assistiamo ancora oggi ad una duplicazione di enti territoriali, province e città metropolitane, non essendo mai state realmente abrogate le prime ma unicamente modificato il sistema di elezione del consiglio provinciale, non più scelto direttamente dal corpo elettorale ma designato in via indiretta dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni di quei territori.
La conseguenza di questa stratificazione normativa, foriera di grande confusione, costituisce la debolezza strutturale di Roma, riverberandosi sul concreto esercizio delle sue prerogative. Pensiamo che su alcuni importanti monumenti romani, come la colonna traianea, insistono plurime competenze, da quella della sovrintendenza capitolina a quella regionale, sino alle attribuzioni delle articolazioni centrali del MIBACT, con tutte le fatali conseguenze del caso in termini decisionali e di tempistica.
Da ultimo è opportuno sottolineare che il territorio dell’ente Roma Capitale coincide con quello del comune di Roma, mentre la città metropolitana di Roma Capitale corrisponde a quello della preesistente provincia di Roma: deriva da ciò che i poteri riconosciuti all’ente territoriale Roma capitale rimangono confinati al solo comune di Roma e non si estendono all’intera città metropolitana.