Approvato in via definitiva dalla Camera il DL che regola il rimborso automatico dell’80% agli investitori delle 4 banche in liquidazione
Nella giornata di mercoledì 29 giugno 2016, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge (già licenziato dal Senato il 9 giugno scorso) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, meglio noto come “decreto banche” (C. 3892).
Il provvedimento, sul quale il Governo aveva posto la questione fiducia che è stata votata martedì 28 giugno, è stato approvato con 287 voti favorevoli, 173 contrari e tre astenuti. L’approvazione arriva proprio mentre il sistema del credito è sotto i riflettori: in seguito all’esito del referendum sulla Brexit, i titoli bancari hanno perso moltissimo terreno nei giorni scorsi a Piazza Affari.
Il decreto non contiene solo le regole per i rimborsi degli investitori delle banche in risoluzione, ma anche una serie di misure a sostegno delle imprese e per l’accelerazione del recupero dei crediti e le modifiche alle procedure fallimentare, l’ampliamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione dei dipendenti bancari e alcune disposizioni in materia di imposte differite attive.
Circa gli investitori nelle quattro banche in liquidazione (Carife, Etruria, Marche e Carichieti), viene esteso da quattro a sei mesi il tempo entro il quale gli obbligazionisti potranno presentare l’istanza di erogazione del rimborso dell’80% della cifra perduta. I criteri per l’accesso al rimborso automatico sono un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro o reddito ai fini Irpef inferiore a 35mila euro. Il riferimento al “reddito lordo” è stato sostituito con “reddito complessivo” (più favorevole agli investitori): si valuteranno i redditi dal 2014 invece che del 2015. Le obbligazioni devono essere state acquistate entro il 12 giugno 2014. Tutti coloro che non disponessero dei requisiti per l’accesso al rimborso automatico possono tentare la strada dell’arbitrato.
Per quanto concerne gli istituti bancari, il decreto introduce anche le garanzie che consentiranno agli stessi di velocizzare il recupero crediti: il pegno mobiliare non possessorio, che rappresenta una garanzia del credito in cui il debitore, diversamente che nel pegno possessorio, non si spossessa del bene mobile consentendo quindi di utilizzare il bene, oggetto del pegno, per l’attività d’impresa; il patto marciano, che riguarda il trasferimento di proprietà o diritti immobiliari, è stato allungato da sei a nove mesi il termine – dal mancato pagamento di tre rate anche non consecutive – dopo il quale scatta l’inadempimento.
Articolo di Francesco Scolaro