Si vota il 10 giugno, ballottaggi previsti per il 24. Oltre 700 comuni al rinnovo. A Roma si vota nel III e nell’VIII Municipio
di Stefano Bruni
Da questa mattina di venerdì 11 maggio alle ore 8, e fino a domani, sabato 12 maggio, alle ore 12, si presentano le liste di candidati per le prossime elezioni amministrative del 10 giugno.
Per la precisione si tratta del rinnovo di Sindaci, consigli comunali e circoscrizionali (ove presenti) di 591 comuni delle regioni a statuto ordinario.
A questi, vanno aggiunti i rinnovi delle amministrazioni locali del Friuli Venezia Giulia (per le quali si è votato già il 29 aprile scorso), della Valle d’Aosta (20 maggio) e del Trentino Alto Adige (27 maggio).
Prima metà d’anno intensa dunque visto che le consultazioni amministrative 2018 riguardano in tutto 796 comuni italiani.
Tra queste amministrazioni comunali ci sono 20 Comuni capoluoghi di provincia, di cui 7 superano i 100.000 abitanti (Catania, Messina, Brescia, Siracusa, Vicenza, Ancona) e 5 sono, invece, i Comuni con meno di 100 abitanti.
Parzialmente coinvolta la capitale d’Italia che deve eleggere i consigli circoscrizionali del III e dell’VIII Municipio.
Per tutti coloro che andranno alle urne il 10 giugno, è previsto l’eventuale turno di ballottaggio per il 24 giugno, come indicato nel decreto firmato dal Ministro dell’Interno Marco Minniti.
La data delle elezioni, dice la norma di riferimento, deve ricadere in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
Quanto alle liste dei candidati al consiglio comunale e alle candidature alla carica di sindaco, la legge 81 del 1993 prevede che esse debbano essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda del dato demografico, così come individuato dall’ultimo censimento ufficiale del 2011.
Nessuna sottoscrizione è invece richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
I numeri dunque “fanno la differenza”.
E così, per esempio, nei Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti, con la lista dei candidati al consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.
Nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco proponendo il medesimo programma e risultando così tra loro collegate.
E ancora, l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale avviene contestualmente nel primo turno di votazione per tutti. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per l’elezione alla carica di sindaco, nella seconda domenica successiva a quella del primo turno, secondo modalità diverse.
Nei Comuni fino a 15 mila abitanti solo nel caso di parità di voti dei due candidati maggiormente votati (art. 71 TUEL); nei Comuni con oltre 15 mila abitanti nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72 TUEL).
Anche i sistemi di votazione sono diversi. Nei Comuni fino a 15 mila abitanti, l’elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince e il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”.
Nei comuni con oltre 15 mila abitanti, invece, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti.
Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.
Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L’elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo esprimendo il proprio “voto disgiunto”.
Naturalmente, anche il numero dei candidati in lista e quello di coloro che risulteranno eletti è diverso. Si va da un minimo di 7 candidati in lista per i comuni con meno di 3 mila abitanti ad un minimo di 32 candidati per i comuni con oltre 1 milione di abitanti.
E così per gli eletti che comporranno i consigli comunali. Nel primo caso saranno eletti 10 consiglieri comunali, nel secondo ben 48. Stesso di scorso vale per i componenti le giunte comunali. Tutti però sono accomunati da un elemento: tra il 2011 e il 2014 sono stati tutti “ridimensionati” dalla legge 148 del 2011 e dalla legge 56 del 2014.
Per tutti poi vale il “silenzio” nei 2 giorni antecedenti le elezioni e il divieto di pubblicare e divulgare sondaggi nei 15 giorni prima del voto.
Dunque tra un mese o poco più avremo probabilmente tanti nuovi amministratori locali, speriamo anche di avere, per quel momento, un solido governo nazionale.