Arriverà dopo Pasqua la decisione della Corte Costituzionale in merito all’ergastolo ostativo. Intanto è già scoppiata la polemica. A finire sotto attacco è stata la posizione assunta dall’Avvocatura dello Stato che ha prospettato la possibilità di “far decantare ogni forma di automatismo”, assicurando al giudice di sorveglianza la possibilità di verificare le ragioni di quella mancata collaborazione che è condizione per ottenere il beneficio.
«Come cittadina testimone di giustizia e parlamentare – ha dichiara Piera Aiello, deputata del Gruppo Misto, testimone di giustizia sotto scorta per minacce mafiose e membro della Commissione Antimafia – sono indignata per la decisione dell’Avvocatura dello Stato di aprire alla liberazione condizionale per i condannati all’ergastolo ostativo, anche in assenza di collaborazione con la giustizia. Una scelta che rischia di smantellare l’intero sistema di contrasto alle mafie ideato e voluto da Giovanni Falcone. E che per di più potrebbe finire per accogliere alcune delle richieste messe nero su bianco nel noto papello di Totò Riina. Ciò che la mafia stragista non è riuscita ad ottenere quando il “capo dei capi” era ancora in vita, è ora a portata di mano grazie anche al colpevole dietrofront dell’Avvocatura».
È bene ricordare che la Consulta è stata chiamata a valutare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario in riferimento agli articoli 3, 27 e 117 della Costituzione. A sollevare il dubbio di legittimità costituzionale era stata la Corte di Cassazione con una ordinanza del 3 giugno 2020.
«Il governo – ha puntualizzato l’avvocato di Stato – non può non tenere in debita considerazione sia i principi evocati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, che della sentenza Viola della Corte europea dei diritti dell’uomo (incompatibilità dell’ergastolo ostativo con l’articolo 3 della Convenzione europea: condanna per l’Italia del 13 giugno 2019 sul caso di Marcello Viola, recluso a vita al 41bis, ndr)». In questo caso però, a differenza dei permessi premio, secondo l’avv. Figliolia, va tenuta in conto «l’esigenza ineludibile dello Stato di assicurare ordine sul proprio territorio, evitando che chi si è macchiato di gravi reati possa tornare a delinquere mettendo in pericolo la collettività».