*A cura dell’avvocato Alessandro Ciancamerla
La riforma della giustizia civile sulla quale il governo ha posto la fiducia in Parlamento rappresenta un nodo fondamentale per accontentare le richieste dell’Europa e non solo quanto allo snellimento dei tempi faraonici della giustizia italiana.
Fatta questa doverosa premessa, è opportuno analizzare alcuni passaggi relativi alle modifiche pensate per il processo di cognizione (la procedura, per così dire, ordinaria con cui si svolgono i processi in ambito civile).
In primo luogo, da quanto si apprende, tutta la fase cruciale del giudizio si svolgerà o nella preliminare attività di componimento della controversia innanzi ad organismi stragiudiziali (mediazione, negoziazione assistita o arbitrato e non dunque innanzi all’autorità giudiziaria), ovvero in sede processuale, ma prima che la causa venga discussa davanti al Giudice.
Infatti, da una prima analisi della delega al Governo risulta che l’istruzione probatoria, cioè l’acquisizione delle dichiarazioni dei testimoni e delle controparti, potrà avvenire davanti agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per poi essere utilizzate anche nel successivo eventuale vero e proprio processo civile.
Il Giudice, pertanto, potrebbe trovarsi a dover valutare delle prove testimoniali raccolte da altri senza interagire direttamente con il testimone e senza poterne valutare reazioni e atteggiamenti durante l’acquisizione delle dichiarazioni; è evidente che questa eventualità non consente di riconoscere serietà e rigore ad una fase processuale delicatissima come è quella dell’assunzione dei mezzi istruttori.
Inoltre, in sede giudiziaria, tutta l’attività di reciproche contestazioni tra attore e convenuto non avverrebbe innanzi al giudice ma in una fase precedente alla prima udienza di trattazione e discussione, che in questo modo verrebbe snaturata del suo principale compito costituito dalla verifica della regolarità del contraddittorio.
In questa udienza, attualmente, il giudice deve verificare che le parti siano state tutte convocate in giudizio, che siano stati rispettati i termini di comparizione a garanzia del diritto di difesa e che siano tutte regolarmente presenti e ritualmente rappresentate; in mancanza di uno dei detti requisiti si dovrà procedere ad integrare e/o sanare le eventuali carenze per consentire il corretto successivo svolgimento del processo.
Invece, secondo le previsioni della riforma, questo controllo verrebbe eseguito solo dopo che le parti costituite (a prescindere dalla correttezza e dalla ritualità delle convocazioni) abbiano già ampiamente articolato mezzi istruttori, proceduto con le reciproche eccezioni e modificazione delle domande; il tutto a pena di decadenza, cioè con il rischio che se non venga fatto entro termini strettissimi e prefissati la parte non possa più svolgere una determinata attività processuale.
Tutto questo lavoro preliminare sarebbe da considerarsi inutile laddove il giudice in prima udienza rilevasse qualche carenza, ad esempio nelle notifiche, o chiedesse una integrazione del contraddittorio (ipotesi tutt’altro che infrequenti).
Va poi precisato che tutti i termini previsti per gli adempimenti a carico degli avvocati (redazione di atti, integrazione delle domande ed indicazione dei mezzi istruttori, proposizione di eccezione etc. etc.) hanno natura decadenziale cioè devono essere compiuti entro una determinata data oppure non possono più essere portati a compimento.
Per contro tutti i termini relativi agli adempimenti dei giudici (provvedimenti per l’assunzione dei mezzi istruttori, rinvii d’udienza, emissione dei provvedimenti decisori) rimangono di natura ordinatoria, cioè anche se eseguiti oltre il termine previsto non vi è alcuna responsabilità e/o sanzione addebitabile al giudice che adotta il provvedimento tardivamente.
Questa previsione, oltre a ridurre il campo d’azione dei difensori, impone agli stessi ulteriori rischi professionali rispetto ai già molti esistenti. E sicuramente non è utile per la velocizzazione dei procedimenti atteso che, se l’avvocato dovrà sottostare a strettissimi termini di produzione di atti e attività difensiva in ragione di una accelerazione delle procedure, il sacrificio processuale del difensore potrebbe essere vanificato da un rinvio d’udienza o dall’adozione di un provvedimento da parte del giudice molto in là nel tempo, proprio in ragione della natura ordinatoria dei termini a quest’ultimo riferibili.
Forse, senza voler sindacare sulle professionalità e sulla gestione del lavoro altrui, sarebbe stato opportuno intervenire in termini più stringenti anche nei confronti del soggetto chiamato a decidere dei singoli giudizi, prevedendo ad esempio sanzioni disciplinari per ogni ritardo ingiustificato nell’adozione dei provvedimenti.
Nota positiva della riforma è senza dubbio l’abolizione della inutile udienza di precisazione delle conclusioni ove, attualmente, le parti si limitano a riportarsi a tutto quanto già richiesto nel corso del processo, senza possibilità di modifica alcuna.
Tuttavia, a parere di chi scrive, sarebbe stato opportuno modificare anche le modalità di redazione e emissione delle sentenze conclusive dei giudizi, consentendo la compartecipazione alla fase decisoria anche degli avvocati delle parti costituite.
In particolare, si sarebbe potuta prevedere la medesima modalità di redazione già esistente per le Consulenze tecniche d’ufficio (CTU): il giudice dovrebbe predisporre una bozza di sentenza da sottoporre ai procuratori costituiti i quali, entro un termine ragionevole, potrebbero sottoporre all’attenzione del giudice eventuali obiezioni o eccezioni sull’impostazione giuridica che quest’ultimo intende dare al provvedimento decisorio e segnalare possibili errori materiali; il giudice, a questo punto, depositerebbe la sentenza contente anche la sintetica valutazione sulle eccezioni od obiezioni promosse dei legali, già emendata di eventuali errori materiali.
Una siffatta previsione, oltre a consentire la concreta partecipazione degli avvocati alla fase decisoria anche in ausilio di chi è chiamato a giudicare, garantirebbe una drastica riduzione dei procedimenti di correzione degli errori materiali (procedure relativamente lunghe che in molti casi, attualmente, sono incentrate alla rimozione di semplici errori sui dati anagrafici delle parti, su meri errori di calcolo o su inesattezze sulla liquidazione delle spese legali) e un decremento dei giudizi di appello (che attualmente vengono intentati per richiedere la modifica di presunte erronee interpretazioni di circostanze di fatto o di diritto o per mancata/inesatta applicazione di norme processuali o sostanziali).
Con la sentenza predisposta con le modalità sopra descritte sarebbe già il giudice di primo grado a chiarire la propria posizione rispondendo direttamente alle obiezioni dei legali.
Per concludere, leggendo la delega da poco approvata viene da chiedersi quanto sia opportuno e giuridicamente corretto cercare ad ogni costo di velocizzare i processi anche a discapito di una forte contrazione del diritto di difesa del cittadino e dello svilimento della libera professione dell’avvocato.
Probabilmente sarebbe opportuno, per una riforma solida e duratura, ascoltare le esigenze di tutte le parti interessate, ciascuna portatrice di importanti e rilevanti necessità.
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