Unici in Europa, i giuristi italiani da qualche anno tribolano con quello che enfaticamente viene chiamato processo telematico. Scopo di questa mirabile innovazione tecnologica doveva essere la soluzione magica alle lunghezze del processo di italica fattura.
Se questo era lo scopo esso è già fallito, naufragato nei soliti rinvii di anni, sepolto da una burocrazia digitale che ha introdotto decadenze ed improcedibilità sconosciute al codice di rito. La normativa emergenziale COVID-19 e la prassi della trattazione scritta hanno inferto il colpo finale alla durata del processo, man mano diventato un esercizio di decadenze processuali e digitali conseguenti anche allo stato di emergenza, speriamo di fine prossima.
Proprio in questi giorni la piattaforma digitale è arrivata anche in Cassazione, le simulazioni dei passaggi necessari per il deposito telematico di un ricorso o di un controricorso, replicano le rigorosissime formule e schemi in cui è degenerato il ricorso innanzi la Suprema Corte, sempre più articolato in eccessivi formalismi e sempre più in contrasto con l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Puntualmente, lo scorso 28 ottobre 2021 è intervenuta la sentenza nel giudizio 55064/11 da parte della CEDU, a riprova che il tasso di formalismo nel nostro sistema giuridico è ancora troppo alto. Peraltro, l’Italia registra l’ennesima condanna che l’allontana ancora da altri paesi, europei in primis, escludendola sempre più dal giro del business, altro che svolta tecno green, qui siamo tornati ai bizantinismi ed il destino della nostra giustizia, se non si inverte la rotta, sarà disastroso.
La doccia fredda imposta al nostro sistema è di quelle salutari e si può riassumere nel concetto che l’accesso del giudice deve essere concreto ed effettivo non teorico ed illusorio. Il caso esaminato dalla CEDU è emblematico, il rigetto da parte della Corte di Cassazione era intervenuto perché il ricorrente non aveva richiamato per ciascun motivo di ricorso uno dei 5 casi previsti dall’art. 360 c.p.c..
La Corte di Cassazione, inoltre, aveva ritenuto inammissibile il ricorso perché il ricorrente non menzionava gli elementi necessari per individuare i documenti menzionati a sostegno delle critiche formulate nei motivi. La CEDU, contra, ha osservato quest’ultima era stata posta in grado, in base alla lettura della rubrica di ogni motivo proposto, di sapere quale disposizione di legge era richiamata e richiamabile.
Non solo, la CEDU ha contestato, ancora, che nel ricorso erano stati richiamati i passaggi pertinenti della sentenza impugnata, con puntuale citazione dei documenti del giudizio di merito, quand’anche trascritti nei loro passaggi salienti con riferimento all’originale in atti. In sostanza la CEDU ha contestato che la Cassazione aveva tutti gli elementi per un accertamento concreto ed effettivo. L’intervento di censura riguarda il massimo grado della giustizia civile italiana e non può passare inosservato.
L’ennesima condanna per l’Italia da parte della CEDU palesa, ancora una volta di più, la necessità di un approccio di sistema alla riforma della giustizia, con un ritorno all’oralità del processo, a favore di un approccio concreto e celere alla domanda di giustizia.
Nell’immediato la sentenza della CEDU, subito operativa, avrà un effetto su tutto il contenzioso, con estensione interpretativa a tutte le impugnazioni ancora pendenti e sull’introducendo processo telematico in Cassazione, già programmato per l’ordinaria burocrazia digitale complessa che dovrà essere aggiornato a procedure meno formali. Questo l’auspicio per evitare nuove censure della CEDU.