Il dibattito sul Titolo V della Costituzione Italiana è aperto. In tema di pandemia da Covid-19 questo tema è diventato più che mai indifferibile considerato che si parla di decentramento regionale patologico e che l’emergenza sanitaria ha creato una vera e propria giungla a livello normativo, organizzativo e logistico, si veda il disastro Lombardia sui vaccini.
Il testo, modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) per quanto riguarda le Regioni le Province, i Comuni, (e le Città metropolitane), potrebbe essere giunto all’alba di una riforma. L’articolo Art. 117 stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e che Lo Stato ha legislazione esclusiva su numerose materie tra cui: politica estera; immigrazione; rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; ordine pubblico e sicurezza, a livello nazionale; cittadinanza, stato civile e anagrafi; giurisdizione e norme processuali; norme generali sull’istruzione; previdenza sociale; legislazione elettorale; dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Fin qui tutto chiaro poi però l’articolo della Costituzione prosegue con le materie di legislazione concorrente. Tra queste spunta di nuovo l’istruzione e poi c’è la tutela della salute. Alle Regioni infatti spetta la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Esistono alcune deleghe alle Regioni, dunque, che fanno venir meno la potestà regolamentare dello Stato anche nelle materie di legislazione esclusiva.
Il Governo però, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Di recente la Consulta si è occupata della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. In particolare, con la sentenza 37 del 2021 si è pronunciata sulla legge regionale valdostana adottata a dicembre affermando che “non è in discussione, in questo giudizio che riguarda il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia, la legittimità dei D.P.C.M. adottati a tale scopo – comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo – ma è, invece, da affermare il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale”.
Sotto la lente di ingrandimento della Corte Costituzionale era finita la legge regionale 11/2020 emanata appunto dalla Regione Val d’Aosta. La normativa disciplinava la gestione regionale dell’emergenza, dettando regole specifiche che si ponevano in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale. In pratica, secondo il Governo, la Regione non può emanare leggi in materia di misure di profilassi a livello internazionale che, come abbiamo visto sono contenute nelle materie esclusive elencate nell’ Art.117 della Costituzione, ponendosi in conflitto con il principio di leale collaborazione.
In un contesto del genere l’obiettivo di Draghi di vaccinare più persone possibile nel più breve tempo possibile al fine di tutelare la salute della popolazione italiana e per far ripartire quanto prima l’economia del paese appare ambizioso e pieno di insidie. La speranza è che la battaglia tra Guelfi e Ghibellini versione 2.0 non faccia emergere ancora una volta la necessità di ricorrere ai “beccamorti”.