Procedure di elezione
Il Titolo II della Costituzione prevede che trenta giorni prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica in carica, il Presidente della Camera convochi il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Il Parlamento in seduta comune (organo presieduto dal Presidente della Camera) è composto dai componenti della Camera e del Senato e dai delegati eletti dai Consigli regionali:
- ogni Regione ne elegge tre, due di maggioranza ed uno di minoranza; di prassi sono il Governatore in carica, il presidente del Consiglio regionale, un esponente dell’opposizione.
- la Valle d’Aosta elegge un solo delegato.
Il totale dei delegati regionali è di 58, ai quali si aggiungono i 630 deputati, i 315 senatori e i senatori a vita (, Elena Cattaneo, Carlo Azeglio Ciampi, Mario Monti, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Giorgio Napolitano), che sulla stampa sono chiamati “grandi elettori”.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Il ruolo presidenziale
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. Fino ad oggi non è mai stata eletta una donna. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Il mandato presidenziale dura sette anni. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Tra i poteri fondamentali che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica si ricordano la nomina del Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, dei Ministri, lo scioglimento delle Camere e l’indizione delle elezioni politiche.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
Curiosità
Nel corso della vita repubblicana, due soli Presidenti della Repubblica sono stati eletti al primo scrutinio grazie ad accordi tra i partiti prima del voto: Carlo Azeglio Ciampi nel 1999 e Francesco Cossiga nel 1985. Giorgio Napolitano è stato eletto al quarto scrutinio il 10 maggio 2006 (ottenne 543 voti, senza quelli dell’allora opposizione di centrodestra che votò scheda bianca) e al sesto scrutinio nel 2013. Giovanni Leone invece è stato il Capo dello Stato eletto, nel 1971, dopo il maggior numero di votazioni, ben 23.
Sabato 20 aprile 2013, il Parlamento in seduta comune aveva rieletto Giorgio Napolitano alla carica di Presidente della Repubblica, con 738 voti (sarebbero stati sufficienti 504 voti). In oltre 60 anni di storia repubblicana, non era mai accaduto che il Presidente uscente fosse riconfermato al Quirinale per un secondo mandato. Napolitano è stato anche il più anziano capo di Stato d’Europa e il terzo del mondo, dopo il presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe e re Abd Allah dell’Arabia Saudita.
I Presidenti della Repubblica Italiana
- Enrico De Nicola (1948)
- Luigi Einaudi (1948 – 1955)
- Giovanni Gronchi (1955 – 1962)
- Antonio Segni (1962 – 1964)
- Giuseppe Saragat (1964 – 1971)
- Giovanni Leone (1971 – 1978)
- Sandro Pertini (1978 – 1985)
- Francesco Cossiga (1985 – 1992)
- Oscar Luigi Scalfaro (1992 – 1999)
- Carlo Azeglio Ciampi (1999 – 2006)
- Giorgio Napolitano (2006 – 14 gennaio 2015)
Fonte
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo2.html
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/ex-presidenti/expresidenti.htm