Una tresca virtuale finita male, ma che è servita per enunciare un principio di diritto a firma della Corte di Cassazione: il tradimento coniugale, per essere tale, non ha necessità di essere consumato carnalmente, ma lo stesso può essere provato in giudizio anche attraverso le chat di WhatsApp.
Il caso, sottoposto dapprima ai giudici di Pistoia, vedeva al centro della scena una donna tradita dal proprio coniuge che, per mesi, aveva scambiato numerosi messaggi virtuali con l’amante utilizzando proprio la celebre piattaforma di messaggistica.
Immediatamente il marito – colto con le mani nell’iPhone – disconosceva di essere l’autore di quei messaggi. La tesi del “messaggio scambiato a mia insaputa” non reggeva però al giudizio di primo grado, che si concludeva con la dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, addebitando la separazione al marito proprio sulla base delle comunicazioni WhatsApp avvenute tra l’uomo e l’amante (e sagacemente prodotte in giudizio dalla moglie tradita). Anche in Appello le cose non mutavano, poiché secondo i giudici quei messaggi contenevano espressioni dal significato inequivoco, e cioè «frasi amorose e dimostrative della relazione sentimentale».
Non contento l’uomo ricorreva in Cassazione, chiedendo ai giudici del Palazzaccio di esprimersi sulla validità o meno della forza probatoria dei messaggi elettronici per determinare l’addebito della separazione: il fedifrago, infatti, aveva in più occasioni smentito di essere l’autore dei messaggi “hot” inoltrati per via telematica, i quali invece parevano confermare l’esistenza della relazione extraconiugale.
Secondo l’uomo, infatti, era sbagliato affermare che soltanto grazie a quelle comunicazioni telematiche fosse possibile risalire (e accertare di fatto) la relazione extraconiugale. Quelle conversazioni, a dire dell’uomo, non erano mai avvenute o, per lo meno, non era stato lui l’autore.
La teoria del disconoscimento informatico, però, non ha retto dinanzi ai supremi giudici che, proprio sulla presunzione di quella relazione dedotta per via informatica, hanno basato il loro giudizio, confermando l’addebito (e le spese) della separazione a carico dell’uomo.
Questa volta, di sicuro, non ci saranno emoticon dal faccione sorridente sullo schermo di quel telefono.