Ogni libero professionista, e dunque anche l’avvocato, può pacificamente incorrere in responsabilità civile, penale e disciplinare e su questi temi la produzione dottrinale e giurisprudenziale è assai ricca.
Capita anche, quindi, che la Corte dei conti si occupi di danni arrecati alle casse pubbliche da un avvocato (e da altri liberi professionisti in rapporto di servizio con la P.A.), come dimostrano recenti decisioni della magistratura contabile sul punto, sia su ipotesi di danno prodotto da avvocati-pubblici dipendenti, sia su ipotesi di danno prodotto da avvocati del libero foro in peculiari ipotesi di rapporto di servizio.
Non ci si illuda: il tema interessa sia i liberi professionisti che i pubblici dipendenti. Esempi di decisioni della Corte dei conti, intervenute in tempi recenti, dell’una e dell’altra tipologia:
– sent. 30 aprile 2020 n. 40, sezione Emilia Romagna, ha riguardato un avvocato dipendente che ha omesso di appellare una sentenza del giudice del lavoro che aveva erroneamente condannato (in contrasto con pacifici indirizzi contrari della Cassazione) l’ente a corrispondere, in favore di alcuni ricorrenti, un ingente importo;
– sent. 7 gennaio 2021 n. 4, sez. giurisd. Sardegna, che ha ritenuto sussistere responsabilità per danno erariale correlata a responsabilità professionale di avvocato-dipendente pubblico, per omessa riproposizione di domanda in appello e conseguente mancato riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c.
Peculiare la tesi qui sostenuta dalla Corte dei Conti, poiché, al fine di poter affermare la sussistenza del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ha ritenuto necessario investigare quale sarebbe stato l’esito del giudizio se il legale avesse posto in essere l’attività difensiva cui era tenuto.
In questo caso, ha ritenuto che per accertare la responsabilità professionale del legale per condotta omissiva, occorreva fare applicazione della regola della preponderanza del “più probabile che non”. E sulla base di tale teorema ha concluso che fosse difettata la necessaria diligenza e correttezza;
– sent. Corte Conti terza sezione d’appello del 28 luglio 2016 n. 366 (che ha riformato la decisione 12 giugno 2013 n. 199 della sezione giurisdizionale Veneto), relativa ai danni alle casse pubbliche arrecati da liberi professionisti nella qualità di componenti del Consiglio dell’Ordine (dei commercialisti, nella specie) che avevano conferito ben remunerati incarichi ad esperti esterni.
L’argomento è particolarmente rilevante non solo per l’impatto che la decisione può avere ma anche per la struttura dell’obbligazione dell’avvocato, che è e resta di mezzi e non di risultato ma in ogni caso è causa dell’evento, laddove il giudizio avrebbe condotto ad un’evoluzione positiva della vicenda se fosse stata usata l’ordinaria diligenza professionale.