Dal 1° luglio 2018 obbligo per i carburanti e i subappaltatori negli appalti pubblici. Dal 1° gennaio 2019 obbligo esteso a tutti. Semplificazioni imprese e abrogazione dello “spesometro”
Ulteriore stretta sulle partite Iva, in chiave antifrode. È questa l’estrema sintesi di una delle norme contenute nell’ultima versione in bozza della legge di bilancio, che a breve dovrebbe essere trasmessa dal Presidente Mattarella, nella versione finale, alle Camere.
L’articolo in questione (non ancora numerato) è inserito all’interno del Titolo “Disposizioni in materia di entrate” e reca la dicitura “Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale (Fatturazione elettronica)”, che spiega di fatto quale sia la logica del Governo che sta dietro la medesima norma.
Con tale disposizione, si introduce l’obbligo “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni” di emettere “esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio”.
Gli unici ad essere “esonerati”, a quanto pare, saranno i soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (ex articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) e coloro che applicano il “regime forfettario” di cuiall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Quindi, semplificando al massimo, la fatturazione elettronica sarà estesa anche al settore privato, oggi invece non assoggettato a tale obbligo.
La norma sarà operativa già dal 1° luglio 2018 per le fatture relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di uncontratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. Per tutti gli altri “soggetti passivi”, invece, la disposizione sarà cogente a partire dal 1° gennaio 2019.
E chi non si farà trovare pronto per le date indicate, non potrà fare altro che pagare le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che, tra l’altro, si applicheranno anche in casi di “trasmissione di dati incompleti o inesatti”
Tra i destinatari del provvedimento, alcuni sono già pronti a dare battaglia in Parlamento, forti del fatto che a livello comunitario tale obbligo di fatturazione elettronico non è contemplato, addirittura vietato.
Ma il Governo, cui sono giunte alle orecchie tali indiscrezioni, non si scompone e ha fatto già sapere che la norma introdotta è stata discussa a livello europeo e che l’Italia ha chiesto alla Commissione europea una specifica deroga ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio.
Insomma, parafrasando Manzoni, “questa norma s’ha da rispettare”.
Anche perché, insistono dal Governo (e dal Mef in particolare), la disposizione prevede anche l’introduzione di qualche novità positiva su cui si insiste da anni. Si perché è previsto vengano migliorati i procedimenti amministrativi che accompagnano la fatturazione e ridotti i costi di gestione.
Ci sarà, insomma, una maxi operazione di semplificazione, che, una volta a regime, consentirà anche di velocizzare, per esempio, i rimborsi Iva che da tanto tempo, appunto, sono attesi.
E poi, last, but not least, con la medesima disposizione si andrà ad abrogare l’articolo 21 del decreto‑legge 31 maggio 2010, n. 78, meglio conosciuto come “Spesometro”, che proprio di recente ha creato non pochi problemi e ritardi vari.
Insomma, non tutti i mali vengono per nuocere, verrebbe da dire….