Cosa ha combinato questa volta la Polonia per stare di nuovo sulla bocca di tutti? Nel luglio di quest’anno la Corte di Giustizia europea ha emesso un interim order (ordine provvisorio) con cui ha intimato allo Stato polacco di bloccare l’attività della Sezione disciplinare della Corte Suprema (che ha il compito di sanzionare gli illeciti disciplinari dei magistrati polacchi) in quanto organo (a suo dire) non imparziale e contro lo Stato di diritto perché lesivo dell’indipendenza del potere giudiziario.
Il Tribunale costituzionale della Polonia ha replicato deducendo l’incostituzionalità dell’applicazione di ordini della Corte di giustizia della Ue al sistema giudiziario polacco.
Il 15 luglio 2021 quest’ultima ha pronunciato una decisione che ha dichiarato l’intero sistema disciplinare magistratuale polacco incompatibile con la legge europea e, quindi, da smantellare. Il Presidente della Repubblica ha chiesto alla Corte costituzionale della Polonia di valutare la compatibilità dei Trattati europei con l’ordinamento costituzionale nazionale.
La Corte costituzionale si è espressa con pronuncia del 7 ottobre scorso affermando il possibile contrasto del Trattato dell’Unione europea con la Costituzione polacca. Dieci membri su dodici del Tribunale costituzionale di Varsavia hanno sancito che la Corte suprema polacca rivendicava giustamente l’utilizzo della normativa interna sull’ordinamento giudiziario per non essere stata per nulla attribuita alla competenza esclusiva dell’Unione.
La pronunzia osserva, infatti, che è vero che il Trattato stabilisce che gli Stati membri si impegnino a garantire una protezione giuridica efficace negli ambiti coperti dalla legislazione Ue, ma è altrettanto vero che tra le competenze trasferite dalla Polonia alla Ue non v’è l’organizzazione del potere giudiziario, per cui la Ue, e la Corte di Giustizia, non possiedono alcun potere per valutare il funzionamento della giustizia polacca.
Ma che cosa c’è di tanto scandalosamente antieuropeo nella pronuncia della Corte costituzionale polacca? Come al solito i titoli dei giornali si sono allontanati da quanto realmente accaduto.
Non è la prima volta che alcune somme magistrature nazionali mettono in dubbio il primato del diritto comunitario, formulato per la prima volta nella sentenza della Corte di Giustizia del 15 luglio 1964, Costa contro Enel.
Germania. La Germania lo ha fatto almeno per ben due volte. Nel 2020 il Tribunale costituzionale federale tedesco criticò gli acquisti di debito da parte della Banca Centrale europea, allorché questi avevano ricevuto il benestare della Corte europea di Giustizia:
- Atteso che il controllo sul rispetto delle attribuzioni proprie dell’Unione europea (c.d. ultra vires review) ed il controllo sull’intaccamento dell’identità costituzionale (c.d. constitutional identity review) possono far sorgere questioni sulla validità o l’interpretazione di una misura adottata da Istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea, la Corte costituzionale federale, in linea di principio, può controllare la comprensione e valutare una misura unionale anche se avvallata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea;
- laddove siano coinvolti interessi fondamentali degli Stati membri, il controllo giurisdizionale può non limitarsi ad accettare passivamente posizioni sostenute dalla Banca Centrale europea senza una previa e oculata valutazione;
- di conseguenza, l’atto ultra vires non trova applicazione in Germania e non ha alcun effetto vincolante in relazione a organi costituzionali, autorità amministrative e tribunali tedeschi (Inclusa la Banca Centrale tedesca), i quali non possono partecipare né alla creazione, né all’attuazione, esecuzione o operatività di provvedimenti ultra vires.
Nel 2021 una pronuncia della Corte costituzionale tedesca di nostro interesse ha riguardato il c.d. “Next Generation EU”. Il 26 marzo 2021 il Tribunale costituzionale federale tedesco ha ordinato di sospendere la conclusione dell’iter di ratifica della decisione del Consiglio europeo (Ue, Euratom 2020/2053) datata 14 dicembre 2020, che, fra l’altro, stabilisce l’ammontare massimo dei fondi che l’Unione può esigere dagli Stati, in un determinato anno, per finanziare i propri programmi di spesa.
Mai come questa volta tale passaggio è risultato cruciale, poiché consentiva di rendere operativo l’ambizioso progetto del Next Generation EU. In virtù di questa sospensione, il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha dovuto attendere la pronuncia della Corte prima di promulgare l’atto, già ampiamente approvato dal Bundestag e dal Bundesrat.
L’intervento della Corte ha rappresentato un ostacolo non da poco nell’attivazione del Next Generation EU: l’incertezza nei tempi e nei risultati relativi alla sospensione hanno rischiato di minare la ripresa economica del Vecchio Continente, quanto mai dipendente dall’utilizzo dei nuovi fondi, dopo la pandemia che ha duramente colpito l’economia dell’Europa.
Ma non è finita qui. Dubbi sono stati espressi negli anni anche dalla magistratura italiana, danese, ungherese, francese, rumena e ceca.
Italia. Anche l’Italia, dunque, ha sollevato incertezze al riguardo. La Corte costituzionale italiana, con l’ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017 (caso Taricco), ha sollecitato la Corte di Giustizia di riconsiderare i limiti della prevalenza dell’ordinamento comunitario sulla nostra Costituzione, così come indicati nella decisione della Corte di giustizia dell’8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco, chiedendo se la legge interna “debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione … anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.”.
La Corte polacca, in conclusione, non ha fatto altro che inserirsi nel medesimo tracciato segnato dagli Alti Tribunali della Germania e dell’Italia, tracciato supportato anche dalle magistrature di molti altri Paesi della Unione europea.
Perché tutto questo baccano allora?