Approvato lo scorso 16 giugno in seconda lettura dall’Aula della Camera, il disegno di legge sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine localetornerà presto nella Commissione agricoltura del Senato, presieduta da Gianpaolo Vallardi (Lega) che ne è il padre-presentatore, per la terza – e si presume – ultima lettura, magari direttamente in sede deliberante.
Questo articolato è stato il “pallino” del senatore trevigiano da quando nel marzo 2018 mise piede nella Camera Alta, anche perché le cosiddette Piccole Produzioni Locali (PPL) rappresentano una realtà ormai consolidata proprio nei territori della sua regione, ossia il Veneto (dal 2008), oltre in quelli del Friuli Venezia Giulia (dal 2011).
Le PPL consentono agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all’interno dell’azienda agricola, ovviamente nel pieno rispetto della sicurezza igienico-sanitaria. Il testo votato prima al Senato e poi alla Camera salvaguardia la tipicità e la tradizione locale, e fornisce un’importante integrazione al reddito per gli operatori: in tempi post-pandemici non è cosa da poco!
Le PPL possono andare dalle carni suine trasformate, alle carni avicunicole fresche e trasformate, ai prodotti lattiero-caseari, al miele e prodotti dell’alveare, per finire con il pane e prodotti da forno, conserve e confetture vegetali, succhi di frutta, farine, vegetali essiccati e olio d’oliva.
Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le produzioni tipiche, di qualità e di piccole quantità, che caratterizzano alcuni ambiti territoriali e a cui sono spesso dedicate manifestazioni. Le PPL sono molto apprezzate dal consumatore che ha la possibilità di gustare, così, un prodotto genuino e dal sapore antico.
Il disegno di legge è volto a valorizzare al massimo il prodotto della tradizione contadina locale e traccia un percorso semplice per la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati, di origine animale e non, dal produttore primario al consumatore finale.
La lavorazione-trasformazione dei prodotti costituisce un’esperienza sicuramente nuova per l’imprenditore agricolo, che deve conciliare i sistemi di produzione e di conservazione, i gusti e le abitudini alimentari di un consumatore moderno, con le ricette familistiche e domestiche del passato.
Le PPL, in quanto prodotti di nicchia, hanno caratteri ben specifici che li contraddistinguono: l’origine locale della materia prima, i limiti posti alle quantità che possono essere lavorate e quelli relativi alla circoscrizione di vendita (provincia e province contermini).
Questo disegno di legge conta di portare un significativo contributo al raggiungimento di diverse finalità: l’integrazione del reddito – come detto – da parte degli operatori agricoli; la scoperta di nuovi prodotti e luoghi da parte dei consumatori (turismo enogastronomico); la salvaguardia di tradizioni e culture in senso ampio, che vanno dalla gastronomia, alla salute fisica, psicologica e spirituale, alla stessa arte.
Le norme contenute in questo progetto si applicano agli imprenditori agricoli titolari di un’azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall’azienda stessa. Gli imprenditori agricoli che esercitano una attività di agriturismo possono avvalersi anche di prodotti PPL provenienti da altre aziende agricole, purché ottenute in conformità alle disposizioni della presente normativa.
La proposta prevede che in etichetta debba essere indicata, in maniera chiara e leggibile, la dicitura “PPL–piccole produzioni locali”, seguita dal nome del comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività.
È istituito un marchio il cui uso è concesso a titolo gratuito a domanda dell’interessato. Il marchio può essere utilizzato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti ai PPL e, inoltre, può essere utilizzato sia da solo che accompagnato ad altri marchi precedentemente autorizzati.
Sono individuati i requisiti strutturali dei locali destinati a tale attività, prevedendo che possano essere adoperati, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell’abitazione, compresi i vani accessori, e i locali ubicati nelle pertinenze dell’abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell’imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d’uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
Alle ASL territorialmente competenti spetta il controllo dell’accertamento delle eventuali infrazioni.
Gli emendamenti approvati dai deputati sono pochi e non incidenti sulla “polpa” della proposta normativa che, anche grazie alla determinazione e passione del suo presentatore, credo vedrà la luce nella sua forma definitiva in tempi più che ragionevoli.