Durante la seduta pomeridiana di mercoledì 10 giugno 2015, l’Aula di Palazzo Madama ha approvato con modifiche (163 sì, 65 no e 2 astenuti) il DdL che introduce i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.
Il testo licenziato dal Senato introduce cinque nuovi articoli nel Codice Penale vigente: in primo luogo, dopo l’art. 589 (relativo alla fattispecie di omicidio colposo) vengono inseriti un bis e un ter, in base ai quali, rispettivamente, vengono previste pene dagli 8 ai 12 anni di reclusione per quanti provochino colposamente la morte di altre persone conducendo mezzi a motore sotto l’effetto di droghe o con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (la sanzione sarà compresa tra 7 e 10 anni per i conducenti con tasso alcolemico situato tra 0,8 e 1,5 grammi/litro), e viene introdotto un’aggravante pari a metà della pena in caso di fuga dei guidatori. Per quanto concerne il tema delle lesioni stradali, il DdL dispone che chiunque provochi ad altri lesioni personali per guida in stato di ebbrezza sia punito con la reclusione da due a quattro anni. I limiti della sanzione scendono a nove mesi e due anni nel caso in cui il conducente presenti un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.
Un ulteriore punto saliente del provvedimento è costituito dalla previsione della revoca della patente di guida (quella nautica qualora il reato si verifichi in mare) quale pena accessoria, sia in caso di omicidio stradale che di lesioni personali. Nella prima fattispecie la durata della revoca potrà arrivare fino a 15 anni (20 in caso di recidiva alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe), mentre in presenza di lesioni personali il ritiro si protrarrà per cinque anni (raddoppiabili in caso di precedenti). In aggiunta, per i casi di omicidio, quando ci sia stata violazione dei limiti di velocità, scatterà una revoca pari a 30 anni.
Dopo l’approvazione della giornata di ieri, il Disegno di Legge passa all’esame della Camera.
Per approfondimenti sul testo: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41394.htm