Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha annunciato che la legge quadro è quasi pronta, ma diciotto anni di ritardo e le tante incertezze che avvolgono il tema hanno finito per slegarlo dagli obiettivi originari
Quella dell’autonomia differenziata è una questione aperta dal 2001, collegata alla riforma costituzionale del Titolo V che ha fatto dell’Italia una sorta di ‘Repubblica delle autonomie’ articolata su più livelli territoriali di governo (Comuni, Città Metropolitane, Province, Regioni).
Il nodo cruciale della vicenda è riportato nell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui prevede la facoltà per tutte le Regioni a statuto ordinario di assumere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” su diverse materie e mediante un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Il ritardo nell’attuazione delle modifiche previste dalla Costituzione ha portato a diverse anomalie, trasformando quello che doveva essere un ‘federalismo cooperativo’ in un ‘federalismo competitivo’.
L’intento del legislatore del 2001, infatti, era semplicemente quello di riorganizzare le funzioni degli Enti per garantire maggiore efficienza nella ripartizione e utilizzo delle risorse nazionali, dopo aver definito LEP (Livelli essenziali di prestazione) uguali per tutti i territori e leggi quadro che servissero a far sì che le Regioni non travalicassero le proprie competenze.
ll 28 febbraio 2018 a Palazzo Chigi, sono stati firmati degli Accordi preliminari in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116 terzo comma, tra l’allora Governo Gentiloni e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Accordi che si basavano sulla concezione di voler mantenere sul territorio delle Regioni in questione il cosiddetto ‘residuo fiscale’, cioè la differenza tra le entrate che un determinato Ente incamera tramite le tasse e i servizi offerti ai cittadini.
L’idea del controllo del residuo fiscale si basa sulla convinzione che i territori più ‘ricchi’ e che pagano più tasse trasferiscano risorse eccessive a quelli più svantaggiati, che ne pagano di meno. Costituzionalisti ed economisti, invece, sono concordi nell’affermare che la prima misura da adottare è quantificare il finanziamento necessario alle Regioni per garantire la copertura delle loro prestazioni.
Il modello della cosiddetta ‘spesa storica’ (ossia quanto versato in passato per sostenere la spesa dei singoli servizi), finora richiamato da più parti, appare infatti inadeguato perché non premia l’efficienza.
Per questo motivo si ritiene che il percorso obbligato sia:
- l’individuazione dei costi standard di ogni singola prestazione, in modo che sia possibile confrontare l’efficienza delle Regioni nelle erogazioni dei servizi;
- la successiva individuazione dei LEP alla luce dei diritti inderogabili che si intendono garantire su tutto il territorio nazionale e che possono ricondursi essenzialmente a tre ambiti: Istruzione e formazione, Salute e Assistenza sociale.
Il ritardo nell’individuazione dei Livelli essenziali di prestazione, che costituiscono dunque il primo passo per una piena attuazione della riforma del Titolo V, è strettamente legato a cause di natura economica. Una volta definiti i LEP, infatti, sarà necessario approntare le risorse finanziarie necessarie per la loro attuazione attraverso quel ‘federalismo fiscale’ previsto dall’articolo 119 della Costituzione e, finora, rimasto pressoché inattuato.