L’episodio appena occorso in una scuola primaria della Capitale, sebbene paradossale, può aiutare a chiarire le responsabilità circa la tutela della salute degli insegnanti e dell’utenza. In due parole, il caso vedeva genitori allarmati per strani comportamenti della maestra – peraltro già sottoposta più volte alla misura di TSO – che si ripercuotevano sui loro figli di 6 e 7 anni che, traumatizzati, trovavano ogni pretesto per non andare a scuola.
I piccoli alunni ne avevano ben donde perché la docente alternava sbalzi d’umore a stranezze comportamentali, come fumare dentro alla scuola, fino ad arrivare a dileggi di un bimbo disabile, aggressioni verbali e strattonamenti con colleghe, nonché improbabili assegnazioni di consegne.
Più volte erano state chiamate addirittura le Forze dell’Ordine per sedare le dispute e in una circostanza i Carabinieri avrebbero attivato la procedura per un TSO. La dirigente scolastica – a detta dei genitori “inadempiente” – non era intervenuta, costringendoli a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria con un esposto (novembre 2020).
Questa, tuttavia, non interveniva – come solitamente avviene attraverso il posizionamento di telecamere nascoste – e si risolveva ad attendere l’esito della visita ispettiva dell’Ufficio Scolastico Regionale (siamo già all’aprile 2022) che decretava la sospensione cautelare della maestra. Per concludere la ricostruzione sommaria dei fatti, basti dire che i genitori, insoddisfatti della gestione della vicenda, vogliono oggi rivalersi sulla dirigente per le sue inadempienze protrattesi un anno e mezzo.
Questi i fatti di una vicenda singolare, ma non certo unica nel suo genere, che richiede di essere gestita con decisione e capacità dal responsabile (dirigente scolastico). Come prima cosa dobbiamo chiederci quale sia la natura del problema: disciplinare o medica? A seconda della risposta andrà adottato il giusto percorso da intraprendere: ispezione o, alternativamente, accertamento medico d’ufficio (AMU).
A questo punto dobbiamo richiamare l’art. 3 del DPR 171/11 che impone al capo d’istituto – equiparato a datore di lavoro – di sottoporre ad AMU i docenti con disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa. Va detto, a giustificazione del dirigente scolastico, che tale incombenza sarebbe più appropriata se affidata a un medico piuttosto che a un professionista totalmente digiuno di cultura psicologica e soprattutto psichiatrica.
Tuttavia, i segni clinici, i comportamenti stravaganti l’aggressività verbale (anche sul disabile) e fisica nonché i ripetuti TSO avrebbero dovuto indurre il datore di lavoro a chiedere l’AMU senza alcun indugio, ricorrendo immediatamente alla sospensione cautelare in attesa della visita medica collegiale. Così facendo, il dirigente avrebbe tutelato contestualmente e immediatamente l’incolumità dei bimbi e la salute dell’insegnante.
Ci sia consentita un’altra nota, più volte segnalata dallo scrivente, che richiama l’istituzione alle sue responsabilità. Il Ministero dell’Istruzione (MI) non effettua alcuna formazione medicolegale – nemmeno in sede concorsuale – ai dirigenti scolastici. Le incombenze medicolegali del capo d’istituto sono invero molteplici e le due più importanti sono per l’appunto la tutela della salute degli insegnanti e la salvaguardia dell’incolumità dell’utenza.
I doveri del MI in materia medicolegale sono scritti nero su bianco da un quarto di secolo quando al posto del DL 81/08 c’era il noto 626/94. L’applicazione di quest’ultimo decreto (DM 382/98) prevedeva chiaramente che gli Uffici Scolastici Regionali formassero i dirigenti in materia e che questi provvedessero a loro volta a formare i loro docenti. Ebbene nulla di tutto ciò è stato fatto e noi ci troviamo obtorto collo ancora alle prese con dirigenti che non sanno come comportarsi in casi pericolosi e complessi per l’incolumità dell’utenza.
Da ultimo un’avvertenza per i genitori. La via sovrana per risolvere un contenzioso o un problema urgente a scuola passa obbligatoriamente attraverso il dirigente scolastico. Tanto più la questione è urgente, tanto più è sconsigliato il ricorso all’autorità giudiziaria: lo dimostrano questo episodio (la sospensione della maestra è arrivata dopo un anno e mezzo a ispezione finita) e tutti i casi di presunti maltrattamenti da parte di maestre (mesi e mesi di indagini, intercettazioni, escussioni…). Se la piccola utenza è esposta a un rischio grave e reale, non si possono aspettare mesi e nemmeno settimane: sarebbe irresponsabile.
La soluzione a questi mali della scuola consiste pertanto nel far funzionare bene tutto l’apparato dal vertice (MI) cominciando col formare coloro – dirigenti scolastici in primis quindi i docenti – che hanno l’importante responsabilità di tutelare la salute dei docenti e l’incolumità degli alunni.
Anche un bambino arriva a capire che una questione medica non può trovare soluzione con una sanzione o peggio in tribunale.