*A cura dell’avvocato Alessandro Ciancamerla
È di stretta attualità la votazione della riforma della giustizia civile che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe portare allo snellimento ed alla conseguente accelerazione dei processi per tale giurisdizione.
Preliminarmente e per maggior chiarezza è opportuno spendere due parole sulle modalità di approvazione della riforma.
Il Governo ha sottoposto al Parlamento una Legge delega composta da un unico articolo contenete innumerevoli commi con i quali, sostanzialmente, sono stati individuati i limiti entro i quali l’azione dell’esecutivo andrà a operare per l’attuazione della riforma vera e propria; su tale Legge delega il Governo ha posto la “fiducia”.
In altri termini, l’esecutivo ha chiesto al Parlamento di spogliarsi del proprio potere legislativo per vedersi riconosciuto il conferimento di un mandato specifico volto a sviluppare, in futuro, l’effettiva riforma.
Ad oggi sono pertanto note le sole linee guida ed i principi regolatori cui il Governo dovrà attenersi per la emanazione della riforma definitiva.
Il fatto che su una azione legislativa tanto importante quanto è quella sulla nuova impostazione della giustizia civile sia stata posta la fiducia non milita a favore dell’esecutivo. Infatti il Parlamento, unico organo dello Stato i cui rappresentati vengono eletti democraticamente dai propri cittadini, si è trovato di fronte ad un aut aut così riassumibile: o voti integralmente la delega così come ti viene sottoposta, oppure il Governo viene sfiduciato e si dovrà trovare una nuova maggioranza, con buona pace dell’Europa e dei fondi già stanziati per il PNRR.
È obbligo precisare che non vi è alcun illecito in una procedura come quella appena descritta, tuttavia va valutato quanto sia opportuno, in una stagione politica come quella che stiamo vivendo e con una maggioranza parlamentare come quella attuale, chiedere al Parlamento di rinunciare al proprio potere legislativo, costituzionalmente garantito, in favore di un altro organo dello Stato, secondo le modalità di cui sopra.
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