Quinto approfondimento dedicato alle nuove normative introdotte dalla legge 124 del 4 agosto 2017
Attraverso una disposizione di interpretazione autentica, il comma 151 dell’unico articolo della legge 124/2017, ha restituito alla categoria professionale degli agrotecnici le competenze in materia catastale, sia in ambito urbano che rurale. La disposizione, interpretando in questo senso l’art. 145, comma 96, della legge di stabilità 2001 (legge n. 388 del 2000), risolve a favore degli agrotecnici un contrasto sorto soprattutto con l’ordine dei geometri e al quale la giurisprudenza dal 2001 non era riuscita a fornire una risposta univoca.
Il comma che introduce l’interpretazione autentica della norma, e che pertanto le fornisce efficacia retroattiva, prevede che gli atti di aggiornamento geometrico, di cui alla legge di semplificazione delle procedure catastali (l. n. 679 del 1979) ed alla legge di perfezionamento e revisione del sistema catastale (D.P.R. n. 650 del 1972), nonché le denunce di variazione di cui al testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986), rese dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili), debbano essere redatte in conformità delle disposizioni contenute al D.M. 19 febbraio 1994, n. 701.
Per la verità, analoga disposizione di interpretazione autentica era già stata inserita dal legislatore nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007 – c.d. Milleproroghe) proprio per fare chiarezza una volta per tutte, ma senza successo. Infatti, la norma fu dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 154 del 2015 poiché ritenuta in contrasto con l’art. 77 della Costituzione, in quanto non omogenea con il contenuto del decreto-legge.
Ora, superato l’impasse di questi anni, per la piena operatività della norma occorrerà solo attendere che l’Agenzia delle Entrate riabiliti ed adegui i rispettivi software per il trattamento degli atti di aggiornamento del catasto terreni (Pregeo) e urbano (Docfa), dandone comunicazione ai diretti interessati.
Nel frattempo l’ordine degli Agrotecnici ha già diramato le prime circolari sul tema per essere immediatamente pronto a (ri)partire.
Dal collegio nazionale, il Presidente Roberto Orlandi ha commentato con soddisfazione l’approvazione della legge contenente la norma specifica: “dopo due anni di attesa (nel corso dei quali diversi studi professionali avevano dovuto sospendere la loro attività), viene sanata la ferita aperta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/2015, che tanto aveva fatto discutere. Come si ricorderà – dice Orlandi – con quella sentenza era stato cancellato l’art. 26 comma 7-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31 -che chiariva le competenze catastali degli Agrotecnici- non perchè gli stessi non le sapessero svolgere perfettamente ma perchè, a detta dei giudici costituzionali, quell’articolo era contenuto in un provvedimento normativo inidoneo, cioè un decreto-legge mentre avrebbe dovuto essere contenuto in una legge ordinaria. Adesso invece, rispettati i precetti dettati dalla Corte Costituzionale, gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici potranno tornare a svolgere le pratiche catastali, peraltro una delle loro attività tipiche”.
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