A cura di Angelo Gardella*
Il Decreto sostegni (art. 4 D.L. 41/2021) dispone l’annullamento delle cartelle fino a 5.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
In tempo di pandemia con la situazione economica e sociale che ci ritroviamo una notizia del genere non è male, tenuto anche conto che gli indennizzi pagati dal Governo sono insufficienti per compensare le perdite effettive.
Lo stralcio delle cartelle sembrerebbe una gran bella notizia, ma non è oro tutto ciò che luccica. Infatti, la norma prevede dei distinguo: in primo luogo la misura vale soltanto per i carichi affidati all’agenzia della riscossione dal 2000 al 2010, molti dei quali probabilmente prescritti e impossibili da recuperare, inoltre vale solo per coloro che nel 2019 hanno dichiarato un reddito inferiore a 30.000 euro.
Analizziamo gli effetti del limite temporale. Nell’accezione più comune “la legge è uguale per tutti” significa che “tutti di fronte alla legge hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri”. Lo stralcio delle cartelle non sembra andare proprio in questa direzione.
Facciamo un’ipotesi: due persone, Tizio e Caio, sono debitori per causale e importo identici, supponiamo relativa al 2008: per Tizio il carico è stato affidato all’agenzia della riscossione nel 2010 mentre per Caio il carico è stato affidato nel 2011.
Ebbene queste due persone, pur con lo stesso identico debito, si troveranno in condizioni diametralmente opposte: Tizio non pagherà nulla mentre Caio dovrà pagare il debito per intero, tra l’altro in conseguenza di una azione, quella dell’affidamento del carico all’agenzia della riscossione, non dipendente dalla sua volontà.
Ecco allora che ritorna a galla la pessima abitudine, più volte denunciata, di legiferare con criteri discutibili che producono discriminazioni per ingiustificata disparità di trattamento favorendo forme di sfiducia verso la Pubblica Amministrazione oltre che una sorta di intolleranza che alimenta l’odio sociale.
Posta la volontà di stralciare i debiti minori è inopportuno imporre un limite temporale come quello appena visto. E’, invece, molto più razionale inglobare tutti i debiti maturati entro una data ravvicinata (attuale) rispetto alla legge che dispone l’annullamento.
Se il problema è l’insufficienza di risorse finanziarie a copertura, non è necessario imporre un limite temporale, ma è ben più legittimo e accettabile ridurre l’importo stralciabile. Il beneficio, per non creare disparità, deve valere per tutti e non solo per qualcuno.
Il Limite di reddito di 30.000 euro, invece, una logica ce l’ha poiché permette di circoscrivere il beneficio ai meno abbienti. C’è però da dire che il limite di 30.000 euro (lordo ovviamente) è troppo basso perché significa un reddito netto mensile spendibile di poco superiore ai 1.000 euro, quindi parliamo di soggetti con ben poca disponibilità. Da questo versante avremmo auspicato una soglia più alta.
*Angelo Gardella Coordinatore Centro Studi Le Partite iva.