Primo approfondimento dedicato alle nuove normative introdotte dalla legge 124 del 4 agosto 2017
Obbligo di preventivo e comunicazione all’utenza dei titoli e delle eventuali specializzazioni possedute. Sono queste due delle novità introdotte per i professionisti dalla prima legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) approvata in via definitiva i primi di agosto e pubblicata in Gazzetta ufficiale alla vigilia di ferragosto.
Proseguendo con ordine, la prima disposizione di carattere generale è quella contenuta nell’art. 1, comma 150, della suddetta legge 124 del 2017. Questa prevede, come si diceva, l’obbligo per tutti i professionisti facenti capo ad un albo professionale d’informare i propri clienti, in forma scritta o digitale, sia del grado di complessità dell’incarico ricevuto sia degli oneri che ne deriveranno per cliente qualora dovesse optare per la prestazione.
Dunque, prima di poter assumere un incarico professionale, bisognerà fornire al proprio potenziale cliente un preventivo scritto.
La disposizione introdotta dalla legge sulla concorrenza è intervenuta sul comma 4 dell’art. 9 del decreto-legge 24.1.2012, n. 1 (convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 24.3.2012) che, in realtà, aveva già introdotto il tema dei preventivi da parte dei professionisti, ma subordinando tale azione ad un’esplicita richiesta della clientela.
Di fatto, la natura “facoltativa” dei preventivi aveva di fatto vanificato la disposizione, che oggi pertanto è stata resa “obbligatoria”, seppur senza prevedere un’esplicita e puntuale sanzione per chi non dovesse rispettare la norma. Dunque, il preventivo va comunicato al cliente anche se quest’ultimo non lo richiede espressamente, ma se non si adempie non pare ci siano sanzioni.
L’ulteriore disposizione introdotta dalla legge 124 del 2017 e indirizzata a tutto il mondo delle professioni cosiddette ordinistiche è quella prevista dall’art. 1, comma 152 che recita “Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni”.
È probabilmente la norma più significativa per il variegato universo degli ordini e collegi e molto probabilmente è anche la norma che richiederà più tempo per entrare nella consuetudine.
La nuova disposizione riguarda, come si diceva, tutti gli iscritti agli ordini professionali e prevede che essi indichino ai propri clienti ed all’utenza in generale i titoli effettivamente posseduti e le eventuali specializzazioni.
La norma, che entrerà definitivamente in vigore il 29 agosto prossimo, richiederà, molto probabilmente, per la sua piena applicazione, una declinazione a livello nazionale da parte di ciascun Albo, soprattutto per chiarire al meglio i diversi ambiti dell’“indicazione” e della “comunicazione” dei titoli e delle specializzazioni possedute, nonché per specificare in quali momenti del rapporto con l’utenza tali informazioni debbano essere rese.
La disposizione è orientata a portare maggiore trasparenza, e quindi maggiore concorrenza, e in questo senso appare una vera “rivoluzione” nei rapporti fra professionisti e clienti e di grande impatto, soprattutto per gli Albi delle professioni tecniche.
Tali ordini, infatti, consentendo l’accesso a professionisti che hanno seguito diversi percorsi di studio, non avevano, sino all’introduzione di questo articolo, nessun obbligo di comunicare al proprio possibile cliente i propri titoli e le proprie specializzazioni. Insomma, la situazione era tale per cui poteva accadere che il povero cliente, convinto di aver scelto il professionista giusto, si ritrovasse invece ad affidarsi ad un tecnico in possesso di titoli non proprio idonei rispetto al servizio richiesto dal cliente.
D’ora in poi questa circostanza non potrà (o almeno si spera) più presentarsi.
Tutti i professionisti dovranno infatti indicare esattamente da quale percorso formativo provengono e quali eventuali specializzazioni possiedono. La norma introduce così anche una certa “semplificazione” per il committente che avrà le idee più chiare sin dall’inizio, un servizio “tailor made” e una maggiore soddisfazione.
E di “semplificazione”, in Italia, ce n’è un gran bisogno.