Depositate le motivazioni della Consulta sull’Italicum
di LabParlamento
Tra Camera e Senato servono “maggioranze parlamentari omogenee” in quanto la Costituzione, “se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non lo devono ostacolare”.
Questo uno degli aspetti principali delle motivazioni con cui la Consulta ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’Italicum (legge n. 52/2015) contenuto nella sentenza n. 35/2017 firmata dal presidente della Corte, Paolo Grossi e dal giudice relatore Nicolò Zanon. Il testo è stato esaminato ieri collegialmente in una camera di consiglio iniziata alle 9,30 e terminata verso le 16. In tarda serata la pubblicazione.
Le motivazioni della Corte Costituzionale erano molto attese dal sistema politico per riprendere il confronto sulla nuova legge elettorale in vista della scadenza del 27 febbraio per l’avvio ufficiale del dibattito parlamentare in aula della Camera. Dall’esito di questo confronto dipende a sua volta la prosecuzione o meno della legislatura con il possibile scioglimento delle Camere già a giugno. Infine, le motivazioni della Consulta arrivano alla vigilia della direzione del Pd di lunedì prossimo che ha sul tavolo le possibili dimissioni di Matteo Renzi, la convocazione o meno del Congresso anticipato, e appunto la questione legge elettorale/elezioni.
Quanto agli altri punti più significativi, secondo la Consulta il ballottaggio, come configurato dall’Italicum rischia di “comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto”. E ancora: “Una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno”. Da tali disposizioni dunque si produce “un effetto distorsivo” analogo a quello individuato dalla Consulta nella sentenza contro il Porcellum.
Inoltre per la Corte costituzionale “ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa”. In questo caso, però, la Corte ravvisa una “lesione” della Costituzione per le “concrete modalità dell’attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio” laddove “prefigura stringenti condizioni che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da parte della lista vincente”.
Sulla soglia di sbarramento dell’Italicum la Corte dice invece che “non è irragionevolmente elevata” e “non determina di per sé, una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell’organo elettivo”. La Corte rileva che “non può essere la compresenza di premio e soglia, nelle specifiche forme ed entità concretamente previste dalla legge elettorale, a giustificare una pronuncia di illegittimità del premio: ben vero che qualsiasi soglia di sbarramento comporta un’artificiale alterazione della rappresentatività di un organo elettivo, che in astratto potrebbe aggravare la distorsione pure indotta dal premio”.