Dopo la convocazione della prima seduta di Camera e Senato, deputati e senatori dovranno comunicare a quale Gruppo parlamentare apparterranno. Vademecum sulla situazione
di Simona Corcos
Cambiano le regole per il Senato rispetto alla precedente legislatura. Restano valide la soglia minima di dieci senatori (verranno concesse deroghe solo alle minoranze linguistiche) e la possibilità di fondere Gruppi, ma non sarà più possibile formarne ex novo, dal momento che i fuoriusciti potranno aderire solo a un raggruppamento già esistente o trasferirsi nel Gruppo misto
Il nuovo regolamento indica infatti che i Gruppi dovranno rappresentare un partito o un movimento presente alle elezioni del Senato sotto lo stesso contrassegno; è altresì ammessa la formazione di Gruppi parlamentari dati dall’aggregazione di partiti o movimenti presentatisi nella stessa coalizione alle elezioni, così come la fusione tra Gruppi parlamentari già costituiti. Inoltre è consentita la formazione di Gruppi parlamentari di almeno 5 senatori appartenenti a minoranze linguistiche, eletti nelle regioni di insediamento delle minoranze stesse.
Saranno invece disincentivati i passaggi da un Gruppo all’altro; sarà possibile infatti trasferirsi solo in Gruppi già costituiti. In secondo luogo sono previste sanzioni per chi cambia Gruppo; la decadenza da membro dell’ufficio di presidenza delle commissioni e per i vicepresidenti e segretari, la cessazione dalle cariche del consiglio di presidenza.
Alla Camera le regole invece resteranno le stesse: per costituire un Gruppo occorre un numero minimo di venti deputati. L’Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.
I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un’unica componente politica all’interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
Nuove regole e nuovi equilibri politici che faranno si che nei Gruppi misti (leggi un articolo dedicato) confluiranno deputati e senatori eletti in coalizioni di centrodestra e centrosinistra con liste che potrebbero non avere i numeri per poter costituire un Gruppo autonomo, oltre che gli eletti che sono stati espulsi/sospesi dai loro partiti/movimenti, che si sono autosospesi o che non condividono più visioni politiche.