Dalle misure anti-vandali all’alcol facile: il progetto del Governo sulla sicurezza locale
È cominciata nell’Aula della Camera la discussione del Decreto Legge sulla sicurezza delle città, dopo che il DdL di conversione aveva terminato (lo scorso 9 marzo) il suo iter nelle Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali di Montecitorio.
La prima lettura del DL è dunque entrata nel vivo, e sottoporrà ai deputati le disposizioni urgenti in materia di sicurezza locale. L’iniziativa governativa parte dal presupposto che la tranquillità, la vivibilità e il decoro delle città italiane possano essere garantite solo da un lavoro di concerto tra Stato, Regioni ed Enti locali.
Per questa ragione i primi articoli del testo (18 in totale) sono dedicati alla sicurezza urbana (art.1) e alla sicurezza integrata, ovvero all’intervento dei vari soggetti istituzionali – a tutti i livelli – sul tema della sicurezza delle città, con accordi specifici che possono essere stipulati tra Stato, Regioni, sindaci e prefetti. L’art. 6 istituisce il Comitato Metropolitano per l’analisi e il confronto sulla sicurezza urbana delle città metropolitane.
Sul fronte del decoro urbano, l’articolo 9 consente ai primi cittadini di adottare misure per allontanare e sanzionare coloro che – in spazi pubblici – venissero trovati in stato di ubriachezza, colti in atti indecenti o atti a praticare commercio abusivo. Qualora il soggetto fosse recidivo, il questore può predisporre un divieto d’accesso sul modello del DASPO nelle manifestazioni sportive (art.10). Per chi si macchi di reati d’imbrattamento o deturpazione di beni pubblici, si può disporre la multa, la ripulitura del bene danneggiato o l’imposizione di lavori socialmente utili.
L’art. 11 del Decreto interviene invece sulle occupazioni abusive d’immobili, e stabilisce quattro priorità che determineranno l’intervento della forza pubblica: ordine pubblico sui territori, rischi per l’incolumità e la salute pubblica, diritti dei proprietari degli immobili e livelli assistenziali che regioni ed enti locali possono assicurare agli aventi diritto.
Stretta anche sulla vendita e la somministrazione di bevande alcoliche (art.13), con la possibile chiusura fino a 15 giorni nel caso d’illeciti. Pugno duro anche sullo spaccio di droga, con la possibilità di disporre il divieto d’accesso in locali pubblici per chi sia stato condannato per illeciti in materia di stupefacenti. Una disciplina che si applica anche sui minori a partire dai 14 anni d’età.