Terzo approfondimento dedicato alle nuove normative introdotte dalla legge 124 del 4 agosto 2017
La legge 124/2017, approvata in via definitiva i primi di agosto, prescrive, ai commi 148 e 149 dell’articolo unico che la costituisce, l’estensione alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative della disciplina prevista dalla legge n. 266 del 1997, la prima ad aver consentito l’esercizio della professione in forma societaria.
L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria e i privati, sanando così una serie di pregresse situazioni e superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.
Un po’ di storia relativa al tema consentirà di capire meglio la portata della nuova disposizione.
La prima legge italiana ad occuparsi di società e di associazioni di professionisti fu la legge n. 1815 del 1939 che, da un lato, vietava a tutti i professionisti di esercitare la professione attraverso il ricorso alla forma societaria, dall’altro, consentiva, esclusivamente, la costituzione di associazioni professionali.
Per superare il generale divieto di ricorso alla forma societaria si è dovuto attendere il 1997, quando cioè fu approvata la cosiddetta Legge Bersani (legge n. 266 del 1997), entrata in vigore l’11 agosto 1997. La norma che abrogava il divieto introdotto nel lontano 1939, però, prevedeva che fosse emanato un regolamento di esecuzione che individuasse i requisiti per l’esercizio delle attività in forma societaria. Ma il regolamento non è stato mai emanato.
A distanza di quasi dieci anni, nel 2006, il legislatore ritornò sul tema con il decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani) che abrogò le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (c.d. società multidisciplinari), precisando al contempo che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale doveva essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione doveva essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Dopo alcuni anni, e precisamente in occasione dell’approvazione della legge di Stabilità 2012, si è provveduto a disciplinare la costituzione di società tra professionisti consentendo ai medesimi professionisti iscritti a ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile) e dunque anche di assumere la forma di società di capitali.
Qualunque forma fosse stata prescelta, la denominazione sociale sarebbe stata quella della “società tra professionisti” (STP), anche qualora si fosse optato per svolgere diverse attività professionali (c.d. società multidisciplinare).
Quanto, nello specifico, all’esercizio della professione di ingegnere, prima la c.d. Legge Merloni, poi la c.d. Merloni-ter e, poi, il Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 90, comma 2, lettera b)) hanno previsto la costituzione di società di capitali e cooperative, ma limitatamente allo svolgimento della professione in relazione agli appalti pubblici. Dunque, la costituzione di società di capitali e di cooperative da parte di ingegneri per attivare rapporti con i privati sarebbe stato possibile solo a partire dal 1 gennaio 2013.
In questo senso, infatti, la giurisprudenza si è orientata in questi ultimi anni, dichiarando spesso la nullità di tutti i contratti stipulati anteriormente alla data del 1 gennaio 2013 poiché conclusi in violazione di legge.
Per risolvere il problema, quindi, il comma 148 dell’art. 1 del ddl Concorrenza ha ricondotto all’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997 la possibilità per gli ingegneri di svolgere la professione attraverso la costituzione di società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e società cooperative, facendo conseguentemente salvi, come una sorta di sanatoria, i rapporti contrattuali già intercorsi.
Inoltre, il medesimo comma 148 richiede, per i contratti stipulati dalle medesime società dopo l’entrata in vigore del d.d.l. Concorrenza, che le medesime società stipulino una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e garantiscano che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
Spetterà all’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicare sul proprio sito internet l’elenco delle suddette società.
Il comma 149 della legge annuale per il mercato e la concorrenza, inoltre, è intervenuto prevedendo l’abrogazione del comma 2 dell’art. 24 della legge n. 266 del 1997, relativo alla necessità di un regolamento di esecuzione per la determinazione dei requisiti per l’esercizio delle attività in forma societaria.
Le società destinatarie della norma, circa 2.500 in Italia, ringraziano, così come le casse dello Stato visto che il fatturato delle società di ingegneria in Italia è previsto essere, per il 2017, pari ad oltre 1.400 milioni di euro.
Leggi il primo speciale sulla Concorrenza, le novità per i professionisti
Leggi il secondo speciale sulla Concorrenza, le novità per la professione forense