Quarto approfondimento dedicato alle nuove normative introdotte dalla legge 124 del 4 agosto 2017
Più notai, estensione dell’ambito territoriale nel quale esercitare le proprie funzioni, nuove misure sugli archivi notarili e sugli obblighi di deposito dopo l’entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la Concorrenza.
La Legge sulla Concorrenza interviene infatti, modificandola, sulla legge notarile (legge n. 89 del 1913), relativamente ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale.
In particolare, si introducono nuovi parametri da considerare per garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda. D’ora in poi si si dovrà tenere conto della popolazione, dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione mentre sono soppressi non solo il riferimento al reddito minimo garantito, ma anche quello alla quantità degli affari. La regola generale da tenere in considerazione prevede che ad ogni posto notarile debba corrispondere una popolazione di almeno 5.000 abitanti. Sino ad oggi invece il rapporto era di un notaio ogni 7.000 abitanti.
Parimenti, il legislatore è intervenuto modificando l’ambito territoriale nel quale il notaio può esercitare le proprie funzioni. Sino ad oggi infatti l’esercizio delle funzioni notarili era previsto fossero svolte nel solo distretto di corte d’appello in cui si trova la sede assegnata. Con la modifica apportata, invece, le funzioni potranno essere svolte in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede notarile nonché nel territorio del distretto di corte d’appello qualora questo comprenda più regioni.
Inoltre, qualora un notaio intenda aprire una sede secondaria, potrà farlo seguendo il medesimo criterio della regione o della corte d’appello, ma sempre rispettando il limite imposto dalla medesima norma che prevede la possibilità di aprire un unico ufficio secondario.
Anche per i notai, come per altre categorie professionali (tra cui avvocati e ingegneri), la legge per la concorrenza è intervenuta sulle associazioni di notai.
La nuova normativa introduce la possibilità di istituire associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della corte d’appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, superando così le disposizioni vigenti sino ad oggi che consentivano le associazioni di notai purché appartenenti allo stesso distretto di corte d’appello.
Scopo dell’associazione è quello di consentire agli associati di svolgere la propria attività e mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle funzioni per poi ripartirli. Inoltre, ciascun associato ha la possibilità di utilizzare sia lo studio che l’eventuale ufficio secondario di altro associato, fermo restando il limite dell’unica sede secondaria previsto.
Importante anche l’intervento sul tema della pubblicità professionale dei notai con il quale si è provveduto ad allineare la relativa disciplina a quella prevista per tutte le altre professioni (D.P.R. 137 del 2012).
Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina degli archivi notarili, stabilendo che la riunione di archivi notarili possa essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, seppur tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell’archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all’utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.
Si prevede altresì che gli Archivi notarili distrettuali siano istituiti con decreto del Ministro della giustizia (in luogo del decreto del Presidente della Repubblica previsto nel testo vigente), nei comuni capoluogo di distretti notarili e con competenza per la circoscrizione del distretto o dei distretti. La disposizione fa salva la possibilità di procedere alla riunione degli archivi notarili distrettuali di cui sopra ed esclude comunque oneri per la finanza pubblica.
Sempre con l’obiettivo di favorire la concorrenza nel settore, la legge 124/2017 interviene sulle disposizioni della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e della legge notarile relative agli obblighi di deposito di alcune somme su conti correnti dedicati, imposti a notai e pubblici ufficiali, prevedendo altresì la presentazione periodica (ogni tre anni) da parte del Consiglio nazionale del notariato di una relazione sull’applicazione della nuova disciplina.
Le nuove norme dicono insomma che i notai, e le professioni in generale, sembrano dunque proseguire sul cammino di trasformazione già avviato con precedenti provvedimenti approvati nella legislatura in corso. Pare proprio delinearsi infatti una visione delle professioni che si allontana sempre più da quella corporativistica, tracciando una via intermedia tra questa impostazione e quella liberista ed identificando, soprattutto, un percorso di riforme basato sulla interlocuzione con gli attori principali e orientato alla concretezza dell’azione.
Leggi il primo speciale sulla Concorrenza, le novità per i professionisti
Leggi il secondo speciale sulla Concorrenza, le novità per la professione forense
Leggi il terzo speciale sulla Concorrenza, i contratti privati delle società di ingegneria