Avviato alla Camera l’iter della proposta di iniziativa popolare sulla Carta dei diritti fondamentali
Lo scorso 9 marzo il Disegno di Legge di iniziativa popolare (presentato alla Camera dalla Cgil il 29 settembre del 2016) denominato “Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori” ha iniziato il suo iter presso la Commissione Lavoro di Montecitorio.
Relatore, nonché presidente della Commissione, è Cesare Damiano (PD) che ha evidenziato come la materia sicuramente richiederà un’attenta valutazione e un confronto stretto con i promotori dell’iniziativa, facendo intendere che il cammino, forse, non sarà brevissimo. “L’iniziativa interviene in numerosi e vasti ambiti della normativa vigente in materia”, ha sottolineato.
Il testo presentato è composto da 97 articoli, un autentico nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, che estende diritti e doveri alla luce dei grandi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni. Si passa dal compenso equo e proporzionato alla libertà di espressione, dal diritto alla sicurezza al diritto al riposo, ma anche alle pari opportunità e alla formazione permanente.
Il testo è suddiviso in tre Titoli: “Diritti fondamentali, tutele e garanzie di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori”, “Disciplina attuativa degli articoli 39 e 46 della Costituzione,“Riforma dei contratti e dei rapporti di lavoro e disposizioni per l’effettività della tutela dei diritti”.
Scendendo nel particolare, le disposizioni contenute nel Titolo I (artt. 1-26) si applicano, in particolare: ai titolari di contratti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, pure se occasionali, intercorrenti con datori di lavoro pubblici o privati.
Varie disposizioni del Titolo I introducono novità sostanziali rispetto alla disciplina vigente. Si tratta, ad esempio, della previsione che le nuove regole si applichino, con i dovuti adattamenti, a tutte le forme di impiego e non solo a quello subordinato.
Gli articoli dal 27 a 38 (Titolo II) recano disposizioni in materia di associazioni sindacali, con l’obiettivo di dare attuazione all’articolo 39 della Costituzione. Si ricorda che questa disposizione costituzionale, cui il Legislatore non ha mai dato attuazione, prevede la registrazione dei sindacati, per effetto della quale questi acquisiscono personalità giuridica, con conseguente efficacia erga omnes dei contratti collettivi da essi stipulati.
In ultimo luogo, il Titolo III (articoli da 41 a 97) disciplina l’estensione delle tutele dei lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi, intervenendo sulla disciplina dei contratti di lavoro: il contratto di apprendistato, il lavoro a tempo determinato, la somministrazione di lavoro subordinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro subordinato occasionale. Il Titolo III, inoltre, agisce sulla disciplina di alcuni istituti del rapporto di lavoro e sulle disposizioni per assicurare l’effettività della tutela dei diritti dei lavoratori, abrogando alcune norme vigenti.