Testo approvato con 357 sì, 46 no e 15 astenuti. Tutela le persone che segnalano reati di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro
di LabParlamento
Da tempo atteso, via libera definitivo della Camera alla legge sul cosiddetto Whistleblowing. I voti a favore sono stati 357 (Pd, M5s, Fratelli d’Italia e Lega), 46 i contrari (Forza Italia, Direzione Italia) e 15 gli astenuti.
Il provvedimento prevede per la persona che segnali, in buona fede, al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente o all’Autorità nazionale anticorruzione le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza nel corso del suo rapporto di lavoro, la tutela di non essere soggetto, per motivi collegati alla segnalazione, a sanzioni o sottoposto a misure organizzative che abbiano un impatto negativo sulle condizioni di lavoro.
Nel testo si prevede altresì che le eventuali misure discriminatorie vadano comunicate, dalla persona interessata o dai sindacati più rappresentativi, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia.
Il provvedimento introduce una serie di modifiche all’articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego, decreto legislativo n. 165 del 2001. Una delle novità, rispetto all’attuale articolo 54-bis, riguarda il fatto che la tutela si applica solamente alle segnalazioni fatte in buona fede, intesa come “ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto”.
L’applicazione della nuova disciplina è prevista anche per i collaboratori, consulenti e per i lavoratori o collaboratori di imprese appaltatrici di opere o di beni e servizi in favore della amministrazione pubblica.